INPS: Decontribuzione premi di produttività – modalità operative per fruire del beneficio
L’INPS ha emanato la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, con la quale illustra le modalità di fruizione della riduzione contributiva, prevista dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i premi di produttività del settore privato.
Art. 55 (Premi di produttività)
1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 e’ sostituito dal seguente: “189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalita’ specificate nel decreto di cui al comma 188, e’ ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non e’ dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma e’ corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.”
2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni gia’ vigenti alla medesima data.
Fonte: INPS
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