INPS: datori di lavoro agricolo – cumulabilità esonero triennale e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate
L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015, con il quale informa circa la non cumulabilità, per i datori di lavoro agricolo dell’esonero triennale (previsto dalla Legge di Stabilità 2015 – ex art. 1, co. 119, Legge 23 dicembre 2014, n.190) e le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate (previste dall’art. 9 Legge 67/1988).
L’Istituto è arrivato a tale conclusione dopo la risposta fornita dal Ministero del Lavoro.
Pertanto, l’Inps procederà ad applicare i conseguenti criteri di tariffazione e a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, affinché per i lavoratori ammessi al beneficio:
– per le giornate lavorate in zona ordinaria, si applichi l’esonero triennale ex art. 1, co. 119, L. 190/2014;
– mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applichino le riduzioni contributive di cui all’art. 9 L. 67/1988.
Fonte: Inps