INPS: COVID-19 – Reddito di Emergenza – indicazioni relative alla presentazione della domanda
L’INPS, con il messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, fornisce le indicazioni relative alla presentazione della domanda per il Reddito di Emergenza, così come prevista dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
L’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ulteriori rispetto alle quote già previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
I nuclei familiari potranno, pertanto, accedere al Rem, di cui all’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che deve essere riferito al mese di aprile 2021.
L’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 non richiama l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che riconosce il diritto all’erogazione delle quote del Rem a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL, in presenza di requisiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo.
Fonte: INPS
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