INPS: COVID-19 – indennità finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori

L’INPS, con la circolare n. 146 del 14 dicembre 2020, fornisce le istruzioni per fruire delle indennità una tantum e delle indennità onnicomprensive finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Parliamo delle seguenti indennità:

  • Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
  • Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020
  • Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
  • Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
  • Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
  • Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
  • Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui ai decreti-legge Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020. Requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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