INPS: COVID-19 – datori di lavoro privati: rinuncia a una quota di esonero
L’INPS, con il messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021, chiarisce che i datori di lavoro che hanno fruito per intero dell’esonero previsto dal decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal decreto-legge n. 137/2020, rinunciando a una quota di esonero “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio“.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, per poter accedere alle misure previste dal decreto-legge n. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
Si precisa, inoltre, che, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero del decreto-legge n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come previsto nella circolare n. 24/2021, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dal decreto-legge n. 137/2020.
Infine, con il messaggio si forniscono le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro che intendano esercitare la facoltà di rinuncia del decreto-legge n. 137/2020, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.