INPS: COVID-19 – beneficiari CIG anche gli assunti fino al 17 marzo 2020
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, con il quale, in base a quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, i cd. ammortizzatori COVID-19 (articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020) si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Pertanto, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Ai fini della sussistenza di tale requisito, resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall’articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, l’INPS che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.
Fonte: INPS
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