INPS: concordato preventivo omologato e modalità di rilascio del DURC

inpsL’Inps, con il messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’eventuale concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps e la modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In particolare, l’Istituto, riprendendo la nota del 21 luglio 2015 della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, afferma l’obbligo di rilascio del DURC alle imprese che abbiano conseguito l’omologazione del concordato preventivo anche laddove il relativo piano non contempli l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS e INAIL muniti di privilegio.

In tale ambito, nel citato parere è stato evidenziato che, in considerazione della circostanza che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177 L.F.), può verificarsi in concreto che il decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F. non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio.

Per queste ragioni è stato specificato che, anche qualora i crediti privilegiati Inps e Inail risultino soddisfatti in misura parziale o retrocessi al rango di crediti chirografari in base al decreto di omologazione, trova applicazione la previsione di cui all’art. 184 L.F. secondo cui “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161”.

Pertanto, dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, a parere del Ministero si verifica la situazione prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015, ossia la “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” già contemplata all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva.

Ciò in quanto, fino a quando non viene adempiuto il concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella riconosciuta dal concordato omologato, l’Ente creditore non può attivarsi per il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.

Il Ministero ha altresì precisato che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, non può avere rilevanza l’eventuale proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso il decreto di omologazione del Tribunale da parte degli Istituti ai sensi dell’art. 183 L.F.

 

Fonte: Inps

La Redazione

Autore: La Redazione

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