INPS: cir.93 – domanda per l’assegno a sostegno della natalità

inps2L’Inps, con la circolare n. 93 del 8 maggio 2015pdf_icon,  fornisce le prime istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda per l’assegno a sostegno della natalità, previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) .

L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o  adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Su indicazione del Ministero vigilante “l’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione” di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge di stabilità 190/2014 va inteso come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su  ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983”. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione).

Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva.

L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 22 citato.

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Per espressa previsione del DPCM citato, qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
  • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare.

In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal  mese di nascita/ingresso in famiglia.

 

Fonte: Inps

La Redazione

Autore: La Redazione

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