INPS: cir.7597 – istanze per decontribuzione sulle somme derivanti da accordi di 2? livello anno 2010
L’INPS, con messaggio n. 7597/2012 del 4 maggio 2012, ha reso noto che, a partire dalle ore 15.00 del 7 maggio e fino alle ore 23.00 del 3 giugno, sarà possibile trasmettere le istanze per il “godimento” della contribuzione sulle somme corrisposte nel 2010 a seguito di accordi di 2° livello, nel rispetto della previsione contenuta nella legge n. 247/2007.
Condizione per il godimento degli sgravi è che le somme corrisposte siano previste da accordi sindacali aziendali o territoriali, che siano incerte nel loro ammontare, che siano collegate a forme di produttività, qualità ed efficienza (assunte come indicatori), che l’accordo sia stato depositato presso la Direzione territoriale del Lavoro entro i trenta giorni successivi alla stipula.
L’ammontare complessivo degli sgravi è di 650 milioni di euro e le norme direttamente applicative sono contenute nel D.M. del Ministro del Lavoro 3 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011.
Quelli che seguono sono gli aspetti procedimentali e di contenuto più importanti:
a) non c’è un ordine di priorità legato al c.d. “click day”, nel senso che tutte le domande in regola vengono ammesse al beneficio: se non basta per tutti la percentuale del 2,25% può essere ridotta. L’INPS provvede ad ammettere tutte le imprese in regola, allo sgravio contributivo previsto, entro il termine dei sessanta giorni successivi al 3 giugno 2012, ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze;
b) non possono accedere agli sgravi contributivi sia le Pubbliche Amministrazioni che i datori di lavoro i quali abbiano corrisposto retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, dalle leggi o da disposizioni regolamentari;
c) il tetto della retribuzione relativa alla qualità, all’efficienza ed alla produttività sulla quale è possibile chiedere lo sgravio contributivo è del 2,25%;
d) l’applicazione disponibile sul sito www.inps.it tra i “servizi per aziende e consulenti”, all’interno della sezione “servizi on line”. Le domande possono essere inviate sia singolarmente che cumulativamente, attraverso il flusso XML;
e) le istanze che concernono le somme corrisposte tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010 debbono contenere l’ammontare complessivo dei premi erogati in tale anno (criterio di cassa) per i quali si chiede l’agevolazione nel limite percentuale sopra citato, oltre ai dati identificativi del datore la data di sottoscrizione dell’accordo di 2° livello (sia esso aziendale che territoriale) e la data dell’avvenuto deposito presso la DTL. Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro direttamente o attraverso gli intermediari autorizzati;
f) la procedura provvede direttamente ad assegnare a tutte le domande un protocollo informatico;
g) le agenzie di lavoro che intendono “godere” dello sgravio debbono far riferimento alla contrattazione di 2° livello sottoscritta dall’imprese utilizzatrici: ovviamente, queste ultime non possono avanzare alcuna richiesta di sgravio per i lavoratori somministrati;
h) l’INPS gestisce tutta l’operazione anche se l’Ente destinatario dei contributi previdenziali è un altro (es. ENPALS). In tal caso il datore di lavoro deve indicare l’Ente previdenziale di riferimento;
i) se ci sono state operazioni societarie che hanno portato alla fusione di aziende, l’istanza va presentata dal soggetto incorporante;
j) se si è verificata la cessione di un ramo d’azienda, a qualsiasi titolo, (con, ovvia, continuazione dell’attività da parte dell’azienda cedente), con pagamento delle somme in data successiva, la domanda va presentata dall’impresa cedente, salvo diversi accordi tra le parti. Ovviamente se il cessionario, dopo il passaggio, ha corrisposto premi di produttività ai lavoratori “passati alle proprie dipendenze”, può presentare istanza relativamente alle somme corrisposte;
k) le aziende che hanno cessato o sospeso l’attività dopo la corresponsione del premio, possono accedere al beneficio;
l) in presenza di più contratti di secondo livello vanno inoltrate più istanze separate per quel che concerne le diverse indicazioni che si riferiscono ai contratti;
m) qualora lo sgravio contributivo interessi più Enti previdenziali, vanno prodotte tante domande quanti sono gli Enti interessati;
n) le imprese capo gruppo possono inviare le domande per le aziende controllate o collegate: ciò è in perfetta linea con quanto affermato dall’art. 31, commi 1 e seguenti, del D.L.vo n. 276/2003.