INPS: Fondo di solidarietà residuale – istruzioni per il pagamento diretto
L’Inps, con la messaggio n. 1985 del 5 maggio 2016, a scioglimento della riserva di cui al messaggio 7637/2015, fornisce le istruzioni operative per la gestione del pagamento diretto dell’assegno ordinario per le istanze presentate fino al 12 gennaio 2016 al Fondo di solidarietà residuale.
Istruzioni procedurali
Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui alla citata circolare 122/2015, devono operare come segue.
Al fine di consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, le Aziende devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41; i modelli, raggruppati in files aziendali con periodicità mensile, dovranno essere inoltrati collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.
L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato anche prima dell’adozione della delibera da parte del Comitato amministratore, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato all’adozione della delibera e nei limiti della stessa.
La delibera di concessione del Comitato amministratore del Fondo, nella quale sono indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, verrà comunicata tramite PEC alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento.
Tale autorizzazione è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati da parte della struttura territoriale, che provvede altresì alla notifica della delibera all’azienda istante.
Per tale motivo, nell’ambito della procedura informatica di autorizzazione CIGS è istituito il codice intervento 400 e, come ulteriore classificazione, evento 401, che individuerà le prestazioni in oggetto ai fini della corretta imputazione contabile e del connesso monitoraggio.
L’erogazione della prestazione è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.
Per quanto riguarda la contribuzione, si rammenta che il Fondo provvede, ai sensi dell’art. 4, c. 3, del D.I. 79141/2014 al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.
Mentre, ai sensi dell’art.5, c. 1, lett. b) del D.I. 79141/2014, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari al 3 per cento, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 4,50 per cento, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il contributo, così individuato, è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.
Le modalità applicative concernenti le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto saranno comunicate con separato messaggio.
Fonte: Inps
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