INPS: cir.63/15 – adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
L’Inps, con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015, informa su quali saranno i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita dal 1° gennaio 2016.
In attuazione a quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 (sotto riportato), a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni – per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”- sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico
a) Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 65 anni e 7 mesi |
Anno 2017 | 65 anni e 7 mesi |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 66 anni e 1 mese |
Anno 2017 | 66 anni e 1 mese |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
c) Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2017 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2017 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo
Anno | Uomini | Donne |
Dal 2016 al 2018 | 42 anni e 10 mesi(pari a 2.227 settimane) | 41 anni e 10 mesi(pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2020 | 42 anni e 10 mesi*(pari a 2.227 settimane)
|
41 anni e 10 mesi*(pari a 2.175 settimane)
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*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Fonte: Inps
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 2014
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (14A09922)
(GU n.301 del 30-12-2014)
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Visto l’art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l’art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l’art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’ art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche’ negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’ art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche’ i rispettivi dirigenti;
Visto l’art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall’anno 2011, l’ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’eta’ corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu’ prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unita’;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato, di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Vista la nota del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre 2014, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all’eta’ di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l’anno 2010 e l’anno 2013, e’ pari a 0,3 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,4 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 4 mesi;
Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta’ anagrafica e di anzianita’ contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta’, con arrotondamento, in caso di frazione di unita’, al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di eta’ anagrafica e di anzianita’ contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unita’.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Ragioniere generale
dello Stato
Franco
Il direttore generale
delle politiche previdenziali
e assicurative
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