INPS: cir. 128 – sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di 2° livello per l’anno 2015
L’Inps, con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015, fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre).
Per l’anno 2015, il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello (come in premessa chiarito), possa essere concesso entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso.
Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.
Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota del lavoratore.
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 8 aprile 2015. In assenza di deposito, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo;
- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro – fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato – sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
Richiesta dello sgravio
Le aziende – anche per il tramite degli intermediari autorizzati – dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
La domanda deve contenere:
- i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);
- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
- l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto.
La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.
In previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di sgravio – sia con acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici istanze- con apposito messaggio verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 8 aprile 2015, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la procedura renderà possibile l’utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens.
Fonte: Inps