INPS: cir.103/14 – variazione dell’interesse di dilazione e di differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi
L’Inps, con la circolare n. 103 dell’8 settembre 2014, in considerazione del fatto che la Banca Centrale Europea – in data 4 settembre 2014 – ha ridotto, dal 10 settembre 2014, dello 0,05% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento), vengono ridotti gli interessi di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Interesse di Dilazione e di Differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo (2).
Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,05%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.
Sanzioni Civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d’anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti).
La medesima misura del 5,55% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8.
Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,55% annuo.
Fonte: Inps