INPS: cir.100/14 – Fondo di solidarietà residuale – adempimenti procedurali
L’Inps, con la circolare n. 100 del 2 settembre 2014, ha fornito le indicazioni operative per quanto concerne il Fondo di solidarietà residuale, che agisce ove le parti non abbiano stipulato alcun accordo per costituire Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito.
Tale fondo, che interessa solo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, è finanziato con un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, più un contributo addizionale totalmente a carico del datore che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Il Fondo di solidarietà residuale nasce dalla previsione della Legge n. 92/2012(articolo 3) con lo scopo di assicurare ai dipendenti delle imprese non coperte dalle norme in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività per cause previste dalla normativa in materia di CIG o CIGS.
Fonte: Inps