INPS: adempimenti per le aziende destinatarie di contratti di solidarietà
L’Inps, con il messaggio n. 5100 del 31 luglio 2015, per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2015, chiede alle aziende destinatarie di contratti di solidarietà di esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all’anno 2015, secondo le indicazioni precisate nel messaggio stesso.
Il ritardo nell’esposizione dei dati potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate.
Le risorse devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014.
Istruzioni operative
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) si conferma la prassi in uso (codice G603); per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2015, valorizzeranno nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di nuova istituzione “G707” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio; per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2015, e non conguagliata valorizzeranno nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di nuova istituzione “G708” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio; per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2015, dovranno valorizzare, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F504” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.
In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell’obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti alla pubblicazione del presente messaggio dovranno essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di “luglio” o “agosto 2015”.
Pagamenti diretti
Circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10%, onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.
Fonte: Inps