INAIL: prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale – rivalutazione dal 1° luglio
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 30 dell’8 novembre 2019, informa che con la determina del Presidente Inail 12 giugno 2019, n. 201, è stata approvata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi.
In conseguenza di ciò, la circolare illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.
RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 78,83.
Retribuzione annua minima | euro 16.554,30 |
Retribuzione annua massima | euro 30.743,70 |
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 78,83) e della retribuzione annua minima (euro 16.554,30), la retribuzione annua massima è così fissata:
Comandanti e capi macchinisti | euro 44.270,93 |
Primi ufficiali di coperta e di macchina | euro 37.507,31 |
Altri ufficiali | euro 34.125,51 |
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.981,61. In particolare:
Lavoratori subordinati a
tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale | euro 24.981,61 |
Lavoratori subordinati a
tempo indeterminato |
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo massimo |
euro 16.554,30
euro 30.743,70 |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione annua convenzionale | euro 16.554,30 |
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua:
Retribuzione convenzionale | euro 61.385,80 |
ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori industriale e agricolo, a far data dal 1° gennaio 2019, l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato, nella misura di euro 10.000,00, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 1126 lettera i).
La rivalutazione di tale assegno decorrerà dall’anno 2020.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 61.385,80, secondo le seguenti percentuali:
- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri
INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a
tempo determinato |
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di | euro 43,35 |
Lavoratori subordinati a
tempo indeterminato |
||
Lavoratori autonomi | Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: | euro 48,74 |
Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale, secondo i seguenti criteri:
RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE:
· settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
Per l’anno 2017 e precedenti | 1,011 |
Per l’anno 2018 e I semestre 2019 | 1,000 |
· settore agricolo
La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati a
tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale |
euro 24.981,61 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo
massimo |
euro 16.554,30 euro 30.743,70 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 | Su retribuzione annua convenzionale |
euro 24.981,61 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 | Su retribuzione annua convenzionale |
euro 24.981,61 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 | Su retribuzione minimale del settore industriale |
Euro 16.554,30 |
Allegati alla circolare
Fonte: Inail