INAIL: lavoratori operanti in Paesi extraUE con i quali non vigono accordi – retribuzioni convenzionali 2019
L’Inail ha emanato la circolare n. 4 del 1° febbraio 2019, con la quale comunica le retribuzioni convenzionali, per l’anno 2019, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:
1. Stati membri dell’Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:
– Liechtenstein, Norvegia, Islanda,
– Svizzera.
3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:
– Argentina,
– Australia (Stato del Victoria),
– Brasile,
– Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell’Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec),
– Capoverde,
– Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
– ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo),
– Principato di Monaco,
– San Marino,
– Santa Sede,
– Tunisia,
– Turchia,
– Uruguay,
– Venezuela.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
Disposizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle13, che sono parte integrante del decreto interministeriale 21 dicembre 2018.
Fonte: Inail