INAIL: infortunio in-itinere nelle pertinenze condominiali
L’INAIL con nota del 12 gennaio 2004 ha fatto proprio un recente indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza n. 9211/03) secondo il quale non sono assimilabili alle ipotesi di infortunio “in itinere” indennizzabili, gli eventi verificatisi nelle pertinenze della propria abitazione (scale, pianerottoli, androne, ecc.) in quanto l’Istituto è tenuto a coprire gli eventi lesivi occorsi “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”. In tale ottica, la Corte di Cassazione, ha ritenuto che l’infortunio “in itinere” indennizzabile non appare configurabile allorché si verifica nelle scale condominiali o in luoghi di comune (e forzosa) proprietà privata.