INAIL: Fondo per le vittime dell’amianto – anno 2014
L’Inail, con la Determina del Presidente n. 328 del 3 novembre 2014, fissa l’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto, a decorrere dall’anno 2014:
- nella misura del 1,33% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’art. 3, comma 3, del D.I. n. 30/2011 citato in premessa;
- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del Settore Navigazione (ex IPSEMA) di cui all’art. 3, comma 4 del citato D.I. n. 30/2011, come meglio specificate nella citata circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011.
Conferma i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale, come indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del predetto D.I. n. 30/2011.
Fonte: Inail