INAIL: cir.61 – riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli, nuovo servizio telematico

L’INAIL, con circolare n. 61 del 9 novembre 2012, informa sulle nuove modalità di comunicazione circa l’applicazione della riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti. La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

La riduzione è concessa alle imprese:

a) in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) che abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 1233.

Al beneficio sono ammesse, dunque, solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che:

  • sono attive da almeno un biennio, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente denunciato all’Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);

  • hanno adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il requisito è soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” ovvero abbiano provveduto ai sensi dell’art. 29 comma 5 del d.lgs. 81/2008 ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza4;

  • non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento è quello che immediatamente precede l’annualità cui si riferisce lo sconto5. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni “denunciati” sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Non è esclusa l’applicabilità della riduzione dalla presenza di infortuni in itinere od infortuni in franchigia, ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso configurandosi, infatti, nel biennio l’ipotesi dell’infortunio denunciato). Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione ed accertamento, non esclude l’applicabilità dello sconto.

  • non sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Tale requisito, dichiarato dall’azienda al momento della presentazione dell’istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d’intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.

Modalità e termini per la presentazione dell’istanza. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.

L’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione come da modello allegato.
Per l’attuazione della previsione normativa è stato realizzato da Inail un apposto servizio telematico, da utilizzare come modalità esclusiva6, in tutto analogo a quello previsto per lo sconto ex art. 24, del d.m. 12.12.2000 e s.m.i..
A regime l’istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo.
Al fine della presentazione della domanda, il titolare non presente nella Banca dati in quanto non assicurato Inail – deve effettuare la registrazione sul sito dell’Istituto come di seguito specificato:

  1. collegarsi al sito www.inail.it ;

  2. selezionare Registrazione;

  3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;

  4. compilare con i suoi dati la maschera “Registrazione utente generico” avendo cura di scegliere il gruppo “Azienda non soggetta all’assicurazione Inail” e, infine, cliccare su “salva”.

L’utente che si è registrato riceverà all’indirizzo e-mail, che ha indicato nella maschera “Registrazione utente generico”, un messaggio con l’indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l’utente entrerà sul sito www.inail.it, sportello virtuale “Punto cliente”, dove selezionerà la funzione “Ditte non Inail” – “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della ditta.
A questo punto, verrà attribuito alla ditta il numero di “codice cliente” e un numero di pin (4 cifre).
Dopo aver effettuato il primo accesso ai servizi di Punto cliente e aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Modulo riduzione agricoli, presente nella citata sezione “Punto cliente”.

 la circolare n. 61 del 9 novembre 2012

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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