INAIL: adempimenti dei datori di lavoro operanti nelle zone interessate dal sisma del maggio 2012
L’INAIL, con nota n. 4917 del 9 agosto 2012, aggiorna la circolare n. 28 alla luce dei contenuti della legge n. 122/2012 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 74/2012.
Queste le novità più importanti:
a) i termini per gli adempimenti relativi ai versamenti assicurativi già sospesi fino al 30 settembre, sono prorogati al 30 novembre 2012;
b) l’INAIL sospende fino al 31 dicembre 2012 la notifica dei verbali di accertamento ispettivo e l’applicazione delle sanzioni amministrative;
c) fino al 31 dicembre restano sospese le procedure coattive di riscossione dei premi assicurativi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano l’attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni interessati dal sisma, trova applicazione la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei termini perentori, processuali, sostanziali, legali e convenzionali, comportanti prescrizioni o decadenze, nonché i termini di notificazione dei processi vcerbali , di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, dei termini di scadenza relativi ad atti aventi forza esecutiva;
d) fino al 31 dicembre 2012 non rientrano nella computabilità del reddito da lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi ai lavoratori residenti nei Comuni indicati nell’allegato 1 al D.M. del Ministro dell’Economia del 1° giugno 2012