Green pass: la pagina dedicata

Il decreto Legge n. 127/2021 ha introdotto l’obbligo, per i lavoratori, di accedere al luogo di lavoro solo previa presentazione di un certificato verde Covid-19 (cd. Green pass).

Con le seguenti pillole, cercheremo di evidenziare tutte le caratteristiche della disposizione e i comportamenti che dovrà avere il datore di lavoro.

 

pagina aggiornata al 19 ottobre 2021

1. Quali sono i presupposti che giustificano in Green pass?

COSTITUZIONE

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. …

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. …

2. Quali sono i documenti che dovrà predisporre il datore di lavoro durante il periodo di validità della norma?

Quali sono i documenti che dovrà predisporre il datore di lavoro durante il periodo di validità della norma?

  1. Regolamento che evidenzi le modalità organizzative per la verifica del Green pass nei locali aziendali
  2. Lettera ai lavoratori per comunicare l’avvio dei controlli dal 15 ottobre 2021. Nella lettera, il datore di lavoro richiederà ai lavoratori privi di Green pass una comunicazione all’azienda, al fine di organizzare l’attività lavorativa
  3. Lettera di nomina dei soggetti delegati al controllo del Green pass, con l’informativa sulle modalità di controllo
  4. Lista dei lavoratori da controllare (qualora il controllo sia stato previsto “a campione”)
  5. Lettera al lavoratore che viene allontanato dal luogo di lavoro in quanto privo di un Green pass in corso di validità. La medesima comunicazione dovrà essere inviata ai lavoratori che comunicheranno il mancato possesso di un Green pass valido
  6. Lettera di contestazione disciplinare in caso di accesso di un lavoratore all’interno dei locali aziendali senza il prescritto Green pass

3. Quali sono le condizioni per avere un Green pass?

Quali sono le condizioni per avere un Green pass?

  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute). Validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica)
  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. Validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
  • Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. Validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione
  • Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. Validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione
  • Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare). Validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2; Validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

4. Quali sono i soggetti da controllare?

Quali sono i soggetti da controllare?

  • Dipendente (escluso lavoratore in smart-working, telelavoratore e lavoratore a domicilio)
  • Collaboratore (co.co.co. – collaboratore occasionale)
  • Libero professionista
  • Somministrato
  • Distaccato
  • Lavoratore in trasferta
  • Stagista – tirocinante
  • Volontario
  • Socio
  • Legale rappresentante
  • Amministratore
  • Titolare
  • Lavoratore della ditta appaltatrice
  • Agenti e Rappresentanti
  • Domestico (colf, badante, baby sitter, ecc.)

5. Chi è esente dal controllo?

Chi è esente dal controllo?

  • soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021-pdf: apre una nuova finestra), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
  • cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
  • persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

6. Con che mezzi deve avvenire la verifica del Green pass?

Con che mezzi deve avvenire la verifica del Green pass?

La certificazione verde COVID-19 è identificata attraverso un codice univoco alfanumerico rappresentato da un codice a barre bidimensionale (QR code)

La verifica avverrà tramite l’applicazione (APP) VerificaC19 e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno)

L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Attenzione: l’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021)

7. Qual è il comportamento dell'azienda in caso di Anomalia di un Green pass?

Anomalia nel controllo del Green pass

  1. lettera al lavoratore con l’indicazione delle ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass, invitandolo a rientrare in azienda solo in possesso di un Green pass in corso di validità
  2. allontanare il lavoratore dai locali aziendali
  3. comunicare l’esito del controllo all’Ufficio HR, in quale predisporrà la voce paga per i giorni di assenza ingiustificata

8. Quali sono le sanzioni?

Assenza ingiustificata

il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde (oppure è scaduta) verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021

  • durante il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato
  • la sospensione non rappresenta una sanzione disciplinare
  • in ogni caso il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

 

Sanzione Pecuniaria

Lavoratore: qualora acceda ai luoghi di lavoro in violazione all’obbligo di possesso del Green pass (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro)

Datore di lavoro: in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass (sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro)

Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

9. Per quali soggetti è previsto l'obbligo vaccinale?

Per quali soggetti è previsto l’obbligo vaccinale?

SANITÀ (art. 4 e 4bis, decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, come modificato dal decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021)

Obbligo vaccinale  per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.

  • La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
  • L’obbligo vaccinale è esteso, dal 10 ottobre 2021, a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture suindicate.
  • La verifica va effettuata dai responsabili delle strutture e, per i lavoratori, dai datori di lavoro.
  • Non dovrà essere richiesto ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute.

10. Come avviene il controllo ai soggetti che hanno l'obbligo vaccinale?

Come avviene il controllo ai soggetti che hanno l’obbligo vaccinale?

SANITÀ (art. 4 e 4bis, decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, come modificato dal decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021)

Controllo

  1. Il lavoratore deve comprovare all’ASL l’effettuazione della vaccinazione.
  2. Qualora non sia vaccinato, l’ASL inviterà il lavoratore alla somministrazione del vaccino, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo.
  3. Decorsi i termini, l‘ASL accerterà l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne darà comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
  4. Il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione, sospenderà le prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e farà svolgere, ove possibile, mansioni (anche inferiori) diverse da quelle che prevedono il contatto con il pubblico. Il trattamento retributivo sarà corrispondente alle nuove mansioni esercitate.
  5. Qualora non fosse possibile l’assegnazione a mansioni diverse, il lavoratore verrà sospeso dall’attività lavorativa e dalla relativa retribuzione. La sospensione durerà fino alla vaccinazione o fino al 31 dicembre 2021. La sospensione non ha finalità disciplinari.

11. Le FAQ del Governo sul Green pass negli ambienti di lavoro (aggiornate al 15 ottobre 2021)

Le FAQ del Governo sul Green pass negli ambienti di lavoro (aggiornate al 18 ottobre 2021)

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
  1. Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

    • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
    • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
    • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
  1. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
  1. Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
  1. Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono inviati?
  1. I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
  1. No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
  1. I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
  1. Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
  1. Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
  1. Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
  1. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
12. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
  1. No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.
13. L’obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui “sede lavorativa” è collocata all’aperto?
  1. Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.
14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?
  1. Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.
15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?
  1. Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.
16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?
  1. I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
17. Se per cinque giorni la badante non fornisce un green pass valido, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta? In caso affermativo, la badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l’alloggio alla sostituta?
  1. Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio.
18. Il contratto collettivo nazionale prevede, per le badanti conviventi, che il datore di lavoro fornisca loro anche il vitto e l’alloggio o, in alternativa, una indennità sostitutiva. In caso di sospensione per mancanza di green pass, si sospendono anche le componenti vitto e alloggio? La badante dovrà quindi lasciare l’alloggio in cui vive abitualmente?
  1. Il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva sicchè, alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa.
19. Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?
  1. La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. Se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive.

12. Gli iscritti all'AIRE che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia possono acquisire la certificazione verde COVID-19?

Gli iscritti all’AIRE che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia possono acquisire la certificazione verde COVID-19?

Sì, anche i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito istituzionale.

Seleziona la funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, inserisci il codice fiscale o l’identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell’ultima vaccinazione, senza la necessità dell’AUTHCODE.

Attenzione: se sei in possesso della Tessera Sanitaria, devi ottenere la Certificazione selezionando su questo sito “Utente provvisto di Tessera sanitaria” o negli altri modi e canali disponibili.

13. In attesa che mi venga rilasciato il Green pass, cosa posso fare?

In attesa che mi venga rilasciato il Green pass, cosa posso fare?

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati potranno comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio del certificato verde Covid-19. (DPCM 12 ottobre 2021)

14. L'azienda può richiedere in anticipo il Green pass ai lavoratori?

L’azienda può richiedere in anticipo il Green pass ai lavoratori?

I soggetti preposti alla verifica del certificato verde Covid-19 potranno richiedere in anticipo, rispetto alla prestazione lavorativa, l’informativa sul possesso del Green pass a particolari categorie di lavoratori (es. lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in base a turnazioni o lavoratori connessi all’erogazione di servizi essenziali), ciò al fine di contemperare specifiche esigenze di natura organizzativa. L’anticipazione della richiesta non potrà essere superiore alle 48 ore. (DL 139/2021)

15. Cosa succede se i controlli effettuati con il software open source rilasciato dal Min.Salute dà una anomalia sul Green pass?

Cosa succede se i controlli effettuati con il software open source rilasciato dal Min.Salute dà una anomalia sul Green pass?

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate con le nuove modalità di verifica, l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione “VerificaC19”. (DPCM 12 ottobre 2021)

16. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?

Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?

No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

17. Il Green pass deve essere richiesto anche ai lavoratori stranieri, in particolare, agli autisti?

Il Green pass deve essere richiesto anche ai lavoratori stranieri, in particolare, agli autisti?

Sì, tutti coloro che accedono all’interno dell’azienda per svolgere la propria attività lavorativa, devono essere in possesso del certificato verde Covid-19.

Qualora l’autista non sia in possesso del Green pass, è possibile che acceda nel parcheggio dell’azienda e che le operazioni di carico/scarico vengano effettuate dai dipendenti dell’azienda stessa, in modo che l’autista non svolga alcuna attività lavorativa.


 

Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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