Governo: pubblicato il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014, il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 , con il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Vengono create 4 “Direzioni interregionali del lavoro” (denominate DIL) che sostituiranno le Direzione Regionali del Lavoro (DRL):
1. DIL di Milano che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta;
2. DIL di Venezia che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;
3. DIL di Roma che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
4. DIL di Napoli che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia.
Compiti delle DIL:
a. al coordinamento dell’attivita’ di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato del lavoro, politiche del lavoro, nonche’ di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c. alla programmazione ed al coordinamento delle attivita’ operative, nell’ambito territoriale di competenza;
d. alla programmazione economico finanziaria attraverso l’elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane;
e. a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio:
i. monitorando il livello di trasparenza ed imparzialita’ dell’azione istituzionale, e dell’attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
ii. supportando le analisi del mercato del lavoro;
iii. monitorando gli indicatori di contesto.
Le DIL svolgono, altresi’, funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti nell’ambito interregionale di competenza.
Le Direzione Territoriali del Lavoro (DTL) diventano 81, con alcuni accorpamenti. Vedi nello specifico le nuove DTL .
Compito delle DTL:
a. coordinamento e razionalizzazione dell’attivita’ di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b. vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c. tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
d. vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorita’ territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all’articolo 13 della medesima legge;
e. controllo sull’osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
f. mediazione delle controversie di lavoro;
g. certificazione dei contratti di lavoro;
h. gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
Le DIL e le DTL dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari che, in raccordo con le funzioni di coordinamento esercitate dal Segretariato generale, impartisce le direttive ed indicazioni di carattere operativo, necessarie ad assicurare l’unicita’ dell’azione amministrativa e di garantire il coordinamento dei programmi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale