Governo: modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici
Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017, il D.P.C.M. 28 luglio 2017, con le modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Le agevolazioni si applicano:
a) alle cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
d) alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2017
Modalita' per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»; Visto il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198» e, in particolare, il Capo III del medesimo decreto riguardante «Procedimento di liquidazione dei contributi diretti per le cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e le imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro»; Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 70 del 2017 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' della domanda e la documentazione istruttoria da produrre a corredo della stessa per l'ammissione ai contributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Ministro senza portafoglio con delega in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2017, con il quale sono attribuite al Ministro on. dott. Luca Lotti le ulteriori deleghe in materia di informazione e comunicazione del Governo ed editoria, nonche' in materia di anniversari di interesse nazionale; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; b) alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; c) agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da tali enti; d) alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.
Art. 2 Procedimento per la concessione del contributo 1. Le domande per l'ammissione ai contributi all'editoria a favore dei soggetti di cui all'art. 1, corredate della documentazione indicata al comma 2, sono inoltrate mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. 2. Ai fini dell'erogazione della rata di anticipo di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo del 2017, n. 70, la domanda e' corredata dei seguenti documenti istruttori in formato elettronico: a) atto costitutivo; b) statuto vigente recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi nonche', per le cooperative di giornalisti, l'obbligo della cooperativa di associare i giornalisti dipendenti che ne facciano richiesta; c) contratto di acquisto della testata per la quale si richiede il contributo o di gestione della stessa nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 70 del 2017; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante: 1) l'assetto societario con l'indicazione dei soci nell'intero anno di riferimento del contributo, delle relative qualifiche professionali e delle eventuali modifiche intervenute nell'anno di riferimento del contributo; 2) nel caso di cooperativa di giornalisti, il numero dei giornalisti dipendenti associati, di cui almeno il 50 per cento giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima; 3) nel caso di cooperativa di giornalisti, l'assunzione di almeno il 50 per cento dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto del criterio della prevalenza dei giornalisti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2017, nonche' il possesso del requisito della mutualita' prevalente e l'iscrizione al relativo albo; 4) elenco dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con indicazione della tipologia di contratto (a tempo pieno o part-time), suddivisi per qualifiche professionali, impiegati nell'intero anno ed eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento del contributo; 5) le quote di capitale e i soggetti che le detengono; 6) l'anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; 7) le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 8) il regolare adempimento degli obblighi di carattere retributivo, previdenziale ed assistenziale derivanti dal contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall'impresa editrice; 9) l'insussistenza di situazioni di collegamento o controllo con altre imprese ovvero, nel caso di esistenza di collegamenti con altre imprese, la dichiarazione rilasciata dai legali rappresentanti delle societa' controllanti o collegate attestante che le stesse non hanno presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento; 10) la periodicita' e il numero di uscite effettuate nell'anno; in caso di domanda di ammissione al contributo presentata per la prima volta, deve essere indicato anche il numero di uscite riferite alle due annualita' precedenti a quella del contributo; 11) per l'edizione digitale della testata, l'indicazione della data di inizio, della fruibilita' a titolo gratuito od oneroso, della corrispondenza dei contenuti e delle dotazioni a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 70 del 2017, del numero medio mensile di utenti unici finali raggiunti, delle modalita' per l'accesso alla testata e le credenziali per la consultazione dell'archivio; 12) l'adozione di misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna, assunte anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina pubblicitaria; e) un campione, in formato cartaceo, di numeri della testata edita nell'anno di riferimento del contributo. 3. I documenti richiesti al comma 2, lettere a), b) e c), ove allegati a domande di contributo relative ad annualita' precedenti, possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante l'assenza di variazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento del contributo. 4. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti il contributo producono, a pena di decadenza, la seguente ulteriore documentazione relativa alla testata per la quale si chiede il contributo: a) bilancio di esercizio conforme a quello depositato presso la Camera di Commercio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, redatto secondo le norme vigenti per ciascuna tipologia dei soggetti beneficiari del contributo; b) prospetto dei ricavi, certificato da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprensivo degli introiti derivanti dalle vendite, dalla pubblicita' e dal contributo, relativi alla testata per cui si chiede il contributo, risultante dal bilancio di esercizio; c) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei costi connessi alla produzione della testata in formato cartaceo e in formato digitale con l'indicazione, per ciascun costo, degli elementi identificativi degli strumenti utilizzati per il pagamento; nella relazione di certificazione del prospetto, il revisore deve dar conto di aver esaminato la documentazione relativa ai dati dichiarati e, nel caso di imprese che editano piu' testate, deve specificare che i costi indicati sono imputati alla produzione della testata per la quale e' richiesto il contributo; d) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei dati relativi alle copie distribuite e vendute per singolo canale di distribuzione utilizzato, con l'indicazione dell'effettivo prezzo di vendita; nella relazione di certificazione del prospetto, il revisore deve attestare che la distribuzione e' avvenuta secondo le modalita' stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 70 del 2017 e la corrispondenza dei dati certificati nel prospetto con quelli risultanti dalla documentazione contabile; e) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei dati concernenti il numero di copie digitali vendute, singolarmente o in abbonamento, ed il numero di utenti unici finali raggiunti mensilmente; f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante il rispetto, nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori, del limite massimo retributivo previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 5. Ai fini dell'eventuale applicazione degli ulteriori criteri di calcolo previsti dall'art. 8, comma 14, lettere b) e c), e - per l'edizione in formato esclusivamente digitale - dall'art. 9, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 70 del 2017, le imprese devono produrre, entro il medesimo termine del 30 settembre di cui al comma 3, documentazione attestante: a) l'attivazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro da cui si evincano: le scuole e i progetti interessati; il numero dei percorsi attivati e il numero dei partecipanti; b) lo svolgimento di attivita' di formazione e aggiornamento del personale dipendente nell'anno di riferimento del contributo; c) numero di giornalisti assunti, nel periodo di riferimento del contributo, dedicati alla produzione di contenuti informativi originali; d) costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo della rete da parte dell'impresa editrice. 6. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Art. 3 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2018. 2. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicare nel sito istituzionale la modulistica relativa ai documenti istruttori indicati nel presente decreto e ogni informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. 3. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 luglio 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro con delega in materia di sport, informazione ed editoria Lotti Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017 n. 1790