Governo: limite massimo retributivo nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le PA
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012, il DPCM 23 marzo 2012 con il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.
Il Decreto è stato adottato in attuazione dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché quelli in regime di diritto pubblico.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012
Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. (12A04297)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell' ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che emana il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Ritenuto di dover procedere in analogia, per evidenti motivi di uniformita', alla determinazione dei trattamenti economici dei Presidenti e dei componenti delle Autorita' indipendenti, la cui retribuzione e' oggi fissata con d.P.C.M. in misura superiore al tetto massimo consentito; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l' equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale. Art. 2 Soggetti destinatari 1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.
Art. 3 Limite massimo retributivo 1. A decorrere dall' entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennita' e le voci accessorie nonche' le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'articolo 2 non puo' superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento. 2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. A tale fine, i soggetti destinatari di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione e' resa entro il 30 novembre di ciascun anno.
Art. 4 Limite alla retribuzione o indennita' riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali 1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorita' amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non puo' ricevere a titolo di retribuzione o di indennita', o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza. 2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all' ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all' articolo 2 anche nell' ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione. 4. Resta, in ogni caso, salva la facolta' di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito.
Art. 5 Personale nei confronti del quale non trova applicazione il limite massimo retributivo 1. Per il personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la disposizione di cui all' art.3, a causa del mancato raggiungimento del limite massimo retributivo ivi previsto, le pubbliche amministrazioni provvedono, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico.
Art. 6 Determinazione delle modalita' per l'assegnazione delle risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato 1. Il Ministero dell' economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato indica con proprio provvedimento le modalita' attraverso le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal presente decreto sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell' articolo 23-ter, comma 4, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Art. 7 Determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorita' amministrative indipendenti 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del Presidente dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorita' indipendenti e' determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 23 marzo 2012 Il Presidente: Monti Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 98