Governo: COVID-19 – misure in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, il Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021 con le misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Il decreto è vigente dal 15 gennaio 2021.

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

 

Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 2021, n. 3 

Misure urgenti  in  materia  di  accertamento,  riscossione,  nonche'
adempimenti e versamenti tributari.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti  di
contestazione  e  irrogazione  di  sanzioni  tributarie,  nonche'  di
adempimenti e versamenti a carico di contribuenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 157  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «tra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
2021» sono sostituite da: «tra il 1° febbraio 2021 e  il  31  gennaio
2022»; 
    b) al comma 2-bis, le parole «tra il 1° gennaio e il 31  dicembre
2021» sono sostituite da «tra il 1° febbraio 2021  e  il  31  gennaio
2022»; 
    c) al comma 3,  le  parole  «sono  prorogati  di  un  anno»  sono
sostituite da «sono prorogati di tredici mesi»; 
    d) al comma 4, le parole «notificati nel 2021» sono sostituite da
«notificati entro il 31 gennaio 2022». 
  2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «al 31 dicembre  2020»  sono  sostituite  da  «2020  al  31
gennaio 2021». 
  3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite da «31 gennaio 2021». 
  4. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero  le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto
periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
152, comma 1, terzo  periodo,  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  77  del  2020;  alle
verifiche di cui  all'articolo  48-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,
comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  34  del   2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. 
                               Art. 2 
 
  1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: 
    «In  sede  di  prima  applicazione,  l'imposta  dovuta   per   le
operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata  entro  il  16  marzo
2021 e la relativa dichiarazione e' presentata  entro  il  30  aprile
2021». 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle  Camere
per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
La Redazione

Autore: La Redazione

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