Governo: COVID-19 – disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021, il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12, con ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 

Ulteriori   disposizioni   urgenti   in   materia   di   contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Vigente al: 13-2-2021 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del 7  ottobre  2020,  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prorogare
specifiche misure di contenimento alla  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 febbraio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione
                            del COVID-19 
 
  1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio  nazionale  e'
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di
diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di  necessita'
ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla
propria residenza, domicilio o abitazione. 
                               Art. 2 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
La Redazione

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