Governo: autorizzazione all’assunzione di personale nelle Pubbliche Amministrazioni

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° febbraio 2016, il D.P.C.M. 31 dicembre 2015 con il quale autorizza, in favore di varie Amministrazioni, a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizza ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo  3, comma 102, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nonche’ dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 agosto 2014 n. 114.

In particolare, l’autorizzazione riguarda:

  • il  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione internazionale,
  • il Ministero dell’interno,
  • il Ministero della difesa,
  • il Ministero dell’ambiente,
  • l’Inail,
  • l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo,
  • l’Ente nazionale per l’aviazione civile,
  • il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
  • il Ministero della salute.

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Inoltre, le Amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per unità di  personale  appartenenti  a categorie  e  professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate,  o intendano procedere all’indizione  di  concorsi  diversi  rispetto  a quelli  autorizzati,  possono  avanzare  richiesta  di  rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il  personale  delle  pubbliche amministrazioni e  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  – Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,   che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2015 

Autorizzazione  in  favore  di  varie  amministrazioni,   a   bandire
procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' autorizzazione ad assumere
a tempo indeterminato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  102,  della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014 n. 114.
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,   che   individua   come
destinatari  della   disciplina   in   materia   di   assunzioni   le
amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  ivi
compresi i Corpi di polizia ed il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici  non
economici e  gli  enti  pubblici  di  cui  all'art.  70  del  decreto
legislativo 165/2001; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'art. 66  che  disciplina  il  turnover  di  alcune  amministrazioni
pubbliche, tra cui quelle elencate nel  citato  art.  1,  comma  523,
della legge 296/2006; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone  che  per
il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni di cui all'art. 1,  comma
523, della legge 296/2006, ad eccezione dei Corpi di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per  ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',  ad
assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al  20  per  cento  di  quella  relativa  al  personale  cessato
nell'anno precedente.  In  ogni  caso,  il  numero  delle  unita'  di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20  per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 112/2008, secondo  cui
le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo  sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.  35,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni  interessate,
corredata  da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni   avvenute
nell'anno    precedente    e    delle    conseguenti    economie    e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  recante  misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge
90/2014, secondo  cui  «Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici  non  economici
ivi compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono
procedere, per l'anno  2014,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del  40  per
cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per
cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno  2018.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle universita' si applica la  normativa  di
settore»; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 90/2014, secondo cui «Le
assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le
procedure di cui all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,   previa   richiesta   delle   amministrazioni
interessate,  predisposta  sulla  base   della   programmazione   del
fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A
decorrere dall'anno  2014  e'  consentito  il  cumulo  delle  risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore  a  tre
anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno  e  di  quella
finanziaria e contabile»; 
  Visto l'art. 3,  comma  4,  del  decreto-legge  90/2014,  il  quale
dispone che «la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle  finanze
-  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello   Stato   operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei
livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 35, comma 4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare,
l'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che  «Per  le  amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  gli  enti
pubblici non  economici  e  gli  enti  di  ricerca,  l'autorizzazione
all'avvio di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
    a)   dell'avvenuta   immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
    b)  dell'assenza,  nella  stessa   amministrazione,   di   idonei
collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal
1° gennaio 2007,  relative  alle  professionalita'  necessarie  anche
secondo un criterio di equivalenza»; 
  Visto l'art. 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il
quale, al fine di garantire la tutela privilegiata degli  infortunati
sul lavoro e dei tecnopatici, dispone che  per  l'Istituto  nazionale
per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  si
procede alla riduzione della dotazione  organica  del  personale  non
dirigenziale  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge  95/2012,   con   esclusione   delle   professionalita'
sanitarie; 
  Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
come modificato dal decreto-legge 101/2013, il quale stabilisce,  tra
l'altro, il divieto di effettuare,  nelle  qualifiche  o  nelle  aree
interessate  da  posizioni  soprannumerarie,  nuove   assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, avente ad oggetto
proroga di termini previsti da disposizioni legislative; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge 192/2014, il quale dispone che il termine per procedere
alle assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  relativo  alle
cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di  cui
all'art. 3, comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
successive modificazioni, e' prorogato  al  31  dicembre  2015  e  le
relative autorizzazioni ad assumere,  ove  previste,  possono  essere
concesse entro il 31 dicembre 2015; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge
192/2014,  il  quale  dispone  che  il  termine  per  procedere  alle
assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  per  l'anno  2014,
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, e' prorogato al
31 dicembre 2015  e  le  relative  autorizzazioni  ad  assumere,  ove
previste, possono essere concesse, entro il 31 dicembre 2015; 
  Visto l'art. 1, comma  5,  del  decreto-legge  192/2014,  il  quale
dispone che «Le risorse per le  assunzioni  prorogate  ai  sensi  del
comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  non  e'  stata  presentata  alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere,  sono  destinate,  previa  ricognizione  da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore  del  personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino  delle  funzioni  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono  fatte  salve,  in  ogni
caso,  le  assunzioni  in  favore  dei  vincitori  di  concorso,  del
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca»; 
  Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.  190  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie recante «Linee guida  in  materia  di  attuazione  delle
disposizioni in materia di personale e di altri profili  connessi  al
riordino delle funzioni delle province e delle citta'  metropolitane.
Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190»,
registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015,  Reg.ne  -
Prev. n. 399; 
  Viste le note e successive integrazioni con cui le  amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento hanno formulato richiesta  di
autorizzazione ad avviare procedure concorsuali o ad assumere a tempo
indeterminato personale di  varie  qualifiche,  nonche'  i  dirigenti
vincitori   del   VI   corso-concorso    della    Scuola    nazionale
dell'amministrazione, la cui graduatoria finale di  merito  e'  stata
approvata con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri  del
23 dicembre 2014; 
  Considerato che, in linea con le  politiche  di  Governo,  volte  a
definire  prioritariamente  le  procedure   di   ricollocazione   del
personale proveniente dagli enti di area vasta, si da'  seguito,  con
il  presente  provvedimento,  alle  richieste  di  autorizzazione  ad
assumere a tempo  indeterminato  di  alcuni  dirigenti  vincitori  di
concorso,  nonche'  alle  richieste  di  autorizzazione  ad   avviare
procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato  i  profili
cd.    infungibili,    rinviando    a    successivi     provvedimenti
l'autorizzazione sulle restanti richieste all'esito dell'istruttoria; 
  Visto l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  richieste
relative ai vincitori  del  VI  corso-concorso  SNA  e  al  personale
infungibile di cui al presente provvedimento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ministero degli affari esteri e della 
                     cooperazione internazionale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014,
n. 114,  il  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione
internazionale e' autorizzato  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,
sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015,  n.  28  Segretari  di
legazioni e n. 2 dirigenti di seconda fascia  del  VI  corso-concorso
della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui  alla  Tabella  1
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
                               Art. 2 
 
                       Ministero dell' interno 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto  2014
n. 114, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a  tempo
indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015,  n.  25
Vice prefetti aggiunti e n. 8 dirigenti  di  seconda  fascia  del  VI
corso-concorso della Scuola nazionale  dell'amministrazione,  di  cui
alla  Tabella  2  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
                               Art. 3 
 
                       Ministero della difesa 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il  Ministero
della difesa e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,  sulle
cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, n. 2  dirigenti  di  seconda
fascia    del    VI    corso-concorso    della    Scuola    nazionale
dell'amministrazione di cui alla Tabella 3 allegata, che  costituisce
parte integrante del presente provvedimento. 
                               Art. 4 
 
                       Ministero dell'ambiente 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e successive modificazioni ed  integrazioni  e  dell'art.  3,
commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito  con
modificazioni nella legge  11  agosto  2014,  n.  114,  il  Ministero
dell'ambiente e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle
cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013
e dell'anno 2013 - budget 2014, n. 2 dirigenti di seconda fascia  del
VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui
alla  Tabella  4  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
                               Art. 5 
 
               Istituto nazionale per l'assicurazione 
                   contro gli infortuni sul lavoro 
 
  1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
2001, n.  165,  l'Inail  e'  autorizzato  ad  avviare,  nel  triennio
2015-2017, procedure di reclutamento per n. 5 medici di I° livello di
cui alla Tabella 5 allegata, che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  l'Inail  e'
autorizzato ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  sulle  cessazioni
dell'anno  2012  -  budget  2013  n.  58  unita'  appartenenti   alle
professionalita' sanitarie, di  cui  alla  Tabella  5  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014,
n. 114, l'Inail e' autorizzato ad  assumere  a  tempo  indeterminato,
sulle cessazioni dell'anno 2013 - budget  2014  n.  5  Medici  di  I°
livello la cui autorizzazione a bandire e' disposta dal comma  1,  di
cui alla Tabella 5 allegata, che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
                               Art. 6 
 
             Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
2001,  n.  165,  l'Ansv  e'  autorizzata  ad  avviare,  nel  triennio
2015-2017, procedure di reclutamento per  n.  1  funzionario  tecnico
investigativo anche a tempo parziale  nella  percentuale  compatibile
con le risorse finanziare disponibili, come da  Tabella  6  allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014,
n. 114, l'Ansv e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato,  sul
cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget  2014  e  dell'  anno
2014 - budget 2015, n. 1 dirigente tecnico  di  cui  alla  Tabella  6
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
                               Art. 7 
 
                Ente nazionale per l'aviazione civile 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014,
n. 114, l'Enac e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,  sul
cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014 e dell'anno 2014
- budget 2015, n. 8 Ispettori di traffico aereo e n. 3  Ispettori  di
volo di cui alla Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento. 
                               Art. 8 
 
     Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e successive modificazioni ed  integrazioni  e  dell'art.  3,
commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito  con
modificazioni nella legge 11  agosto  2014,  n.  114,  il  Mipaaf  e'
autorizzato ad assumere  a  tempo  indeterminato,  sul  cumulo  delle
cessazioni dell'anno 2011 - budget  2012,  dell'anno  2012  -  budget
2013, dell' anno 2013 - budget 2014, n. 3 dirigenti di seconda fascia
del ruolo agricoltura, di cui n. 1 vincitore  del  VI  corso-concorso
della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui  alla  Tabella  8
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
                               Art. 9 
 
                       Ministero della salute 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014,
n. 114, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a  tempo
indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget  2015,  n.  1
dirigente di seconda fascia, vincitore del  VI  corso-concorso  della
Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  di  cui  alla   Tabella   9
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
                               Art. 10 
 
                            Rimodulazione 
 
  1. Le amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per
unita' di  personale  appartenenti  a  categorie  e  professionalita'
diverse rispetto a quelle autorizzate  con  il  presente  decreto,  o
intendano procedere all'indizione  di  concorsi  diversi  rispetto  a
quelli  autorizzati,  possono  avanzare  richiesta  di  rimodulazione
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per il  personale  delle  pubbliche
amministrazioni e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,   che
valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle
risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 31 dicembre 2015 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Il Ministro per la semplificazione     
                                 e la pubblica amministrazione        
                                            Madia                     
Il Ministro dell'economia e 
      delle finanze: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 339 
La Redazione

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