Garante privacy: Sanità – no a informazioni sulla salute nelle attestazioni dell’ospedale
Il Garante per la protezione dei dati personali, con la newsletter n. 398 del 9 febbraio 2015, ha affermato che nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare, ad esempio, l’assenza dal lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute.
Il principio è stato ribadito nell’istruttoria avviata dal Garante privacy a seguito della segnalazione di un paziente, il quale lamentava una violazione della privacy a causa dalla presenza di informazioni sulla salute nelle certificazioni rilasciate da un policlinico.
A differenza di quanto accaduto in altre strutture sanitarie in cui gli era stata rilasciata una attestazione di carattere generico, in quella del policlinico era indicato il reparto dal quale si poteva evincere la patologia sofferta e il timbro con la specializzazione dell’operatore sanitario.
Fin dal 2005, l’Autorità ha, infatti, adottato un provvedimento generale (del 9 novembre 2005) in cui ha prescritto l’adozione di specifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei, dello stato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato o ricoverato.
Tali cautele devono essere osservate anche nella stesura delle certificazioni richieste per fini amministrative (ad es. per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso).
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali