Funzione Pubblica: intervallo tra contratti a termine nella pubblica amministrazione

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 37561/2012, ha fornito un parere all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in merito all’applicazione della normativa sui contratti a termine (D.L.vo n. 368/2001) soprattutto per quanto riguarda le supplenze di docenti di servizi educativi e scolastici gestiti in proprio.

In particolare, la richiesta di chiarimenti è relativa all’ipotesi di rinnovo dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, rinnovo che con l’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) è possibile solo dopo che sia trascorso un periodo di 60 o 90 giorni dal primo contratto a termine, a seconda che il precedente sia stato di massimo 6 mesi o superiore.

Il Dipartimento Funzione Pubblica ha risposto che le scuole dei Comuni sono fuori dalla  disciplina sulla successione dei contratti a termine, contenuta nel D.L.vo n. 368/2001, così come modificato dalla Riforma del Lavoro, al pari delle scuole statali. L’esclusione discende dall’esonero fissato, per le scuole statali, dall’articolo 9, comma 18, Legge 106/11, da estendere ai servizi educativi e scolastici gestiti dai Comuni.

Infatti, la norma in questione prevede che sono esclusi dall’applicazione del D.L.vo n. 368/2001 i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Ata, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente e Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e anche determinato.

Inoltre la Funzione Pubblica  ha aggiunto che la ratio  va ricercata nella necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all’educazione, all’istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione),  nonché la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo indiscriminatamente da parte di tutte le istituzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi.

 la nota n. 37561/2012

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su