FSBA: istruzioni per presentare le domande per prestazioni COVID-19
Il fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (FSBA), costituito ai sensi dell’art. 27 decreto legislativo n. 148/2015 e autorizzato dal Ministero del lavoro, ha deliberato un piano speciale di sostegno al reddito ex art. 19, decreto legge n. 18/2020.
Viene aggiornata la regolamentazione del sostegno al reddito che permette l’accesso all’assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro artigiani, introducendo tra le causali quella riferita all’emergenza COVID–19. L’aggiornamento di tali regolamentazioni riguarda l’assetto istituzionale e procedimentale già autorizzato dal Ministero del Lavoro.
Anche i datori di lavoro artigiani non in regola con la contribuzione potranno chiedere la prestazione COVID-19, procedendo con l’iscrizione a FSBA e con la regolarizzazione della relativa posizione. Tale regolarizzazione potrà avvenire anche mediante la rateizzazione dell’importo dovuto a partire dalla ripresa del versamento dei contributi.
Possono essere presentate le domande per le prestazioni emergenza COVID-19, secondo le modalità stabilite da FSBA. Tali domande possono riguardare sia la prosecuzione delle prestazioni in corso dal 23 febbraio, che le prestazioni relative ai periodi di sospensione nel limite delle 9 settimane previste dal decreto. Tali domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2020.
Tutte le procedure, l’iscrizione, le domande relative alle prestazioni, gli adempimenti formali, dovranno essere effettuati mediante la piattaforma informatica FSBA.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a FSBA – via email info@fondofsba.it e seguendo le istruzioni nel sito FSBA all’indirizzo www.fondofsba.it.
Procedure di gestione per la presentazione delle domande Covid-19
Fonte: sito fondofsba.it