Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: le nuove semplificazioni in materia di lavoro

logo_FS

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 19 del 2015, con le novità previste dal decreto c.d. Semplificazioni (decreto legislativo n. 151/2015 – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita).

In particolare, la circolare tratta i seguenti argomenti:

  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità
  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Revisione del regime delle sanzioni
  • Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

Il decreto legislativo n. 151/2015, meglio noto come “decreto semplificazioni”, interviene su numerosi ambiti relativi alla gestione del rapporto di lavoro subordinato. Con questa prima circolare sul tema, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza il provvedimento, soffermandosi sulle modifiche relative al collocamento mirato dei lavoratori disabili, sugli interventi in materia di sicurezza sul lavoro e sulla riscrittura della disciplina di convalida delle dimissioni. Quest’ultimo provvedimento, di cui forse se ne sentiva meno il bisogno stante anche le recenti novità sul tema introdotte dalla Legge n. 92/2012, introduce una nuova modalità, esclusivamente telematica, per rassegnare le dimissioni. Ma la novella normativa sarà efficace solo in seguito all’emanazione, entro il 24 novembre 2015, di apposito decreto attuativo. Dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del provvedimento in commento, sono già operativi gli altri interventi. In particolare tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, potranno assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa; a decorrere dal 1 gennaio 2017 le aziende che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti saranno tenute ad assumere un lavoratore disabile entro i sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo esattamente come gli altri datori di lavoro. Più oneroso l’esonero dall’obbligo di assunzioni in caso di aziende con addetti impegnati in lavorazioni che comportino un’esposizione al rischio con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; in questo caso infatti occorrerà, oltre ad autocertificare il rischio, versare una quota pari a 30,64€ per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Per quel che attiene la tematica della sicurezza è importante rilevare l’inclusione dei lavoratori accessori, con committenti professionisti o imprenditori, tra i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori. In ultimo si segnalano ulteriori semplificazioni, ma che entreranno in vigore solo successivamente, quali l’abrogazione dell’obbligo di inoltro di certificazioni in caso di infortuni e del relativo registro.

Fonte: Consulenti del Lavoro.it

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su