Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: microcredito alle PMI – le istruzioni per l’uso
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento circa le modalità ed i soggetti abilitati all’utilizzo del fondo per il Microcredito, per coloro i quali non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario.
Il bando del Mise, mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il Microcredito a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario: persone singole, società di persone, Srl semplificate, associazioni, cooperative per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di Microimpresa, società tra professionisti. Al fondo si potrà accedere all’inizio di aprile attraverso il “Click day” predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Tra i potenziali beneficiari dei fondi rientrano tutti quei nuovi lavoratori ed imprenditori che, ottenuti i finanziamenti richiesti, avranno bisogno dell’apporto professionale dei Consulenti del Lavoro nella gestione di tutti gli adempimenti. Per facilitare la diffusione e l’utilizzo di questo nuovo strumento per le PMI, il Consiglio Nazionale ha presentato la campagna informativa denominata: “Il microcredito passa dai Consulenti del Lavoro”.
Chi può beneficiare del Microcredito?
Avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.
1. Lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
2. Imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
3. Società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.
Sono comunque escluse le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) in ogni caso, non avere, un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.
Fonte: Consulenti del Lavoro.it
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