DPL Modena: no al contributo ASpI, da parte del datore di lavoro domestico, in caso di licenziamento
Il sito DPL Modena sottolinea alcune precisazioni contenute nella circolare n. 25/2013 dell’Inps, relativamente al rapporto di lavoro domestico ed ai riflessi sull’ASpI.
> Contributo dell’1,4% per rapporti di lavoro a tempo determinato:
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si applica anche al rapporto domestico dal 1° gennaio 2013 e verrà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro – identificatosi con Pin – non comunichi al Contact Center Multicanale (numero gratuito 803 164 oppure numero 06 164164 da telefono cellulare) che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.
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non va corrisposto in caso di assunzione per sostituzione di lavoratore assente.
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nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi.
> Contributo in caso di licenziamento:
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relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo.