Dottrina Per il Lavoro: pillole di conoscenza – contratto a tutele crescenti
L’obiettivo della norma è di dare delle tutele ai lavoratori nel caso in cui vengano licenziati illegittimamente da parte del datore di lavoro.
La nuova disposizione legislativa si applica esclusivamente ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 ed ai lavoratori che, dalla stessa data, hanno avuto trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato o che sono stati qualificati dal rapporto di apprendistato.
Per i lavoratori assunti precedentemente questa data, si applicheranno le regole preesistenti.
Le uniche motivazioni che possono portare alla reintegra del lavoratore riguardano:
- licenziamento discriminatorio;
- licenziamento orale;
- licenziamento durante il periodo di tutela (es. primo anno di matrimonio o maternità);
- licenziamento disciplinare ove il fatto materiale contestato sia inesistente.
In tutti gli altri casi è previsto esclusivamente un ristoro di natura economica rapportato agli anni di servizio prestati dal lavoratore nell’azienda: 2 per ogni anno di servizio, da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità (somma netta sulla quale non devono essere calcolati i contributi).
Al fine di risolvere extra giudizialmente vertenze relative all’impugnativa del licenziamento, l’azienda può offrire, in una delle sedi “protette” previste dal legislatore (es. DTL, sede sindacale), una cifra, sempre rapportata all’anzianità di servizio del lavoratore, pari a 1 (minimo 2) e fino ad un massimo di 18 mensilità. La somma, se accettata, porterà alla risoluzione della controversia.
Nelle aziende fino a 15 dipendenti, qualora dal 7 marzo 2015 vengano fatte nuove assunzioni tali da portare il computo dei lavoratori a più di 15, per tutti i lavoratori presenti in azienda si applicherà il nuovo contratto a tutele crescenti.