Dottrina Per il Lavoro: la definizione di “Unità produttiva”
a cura di Roberto Camera
Finalmente una Pubblica Amministrazione che fornisce una nozione esaustiva del termine “Unità produttiva”.
L’Ente pubblico in questione è l’Inps, il quale spiega, compiutamente, il concetto di unità produttiva. Lo fa all’interno della circolare n. 197/2015 che illustra i trattamenti di integrazione salariale ordinaria previsti dal D.L.vo n. 148/2015 (Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro). In particolare, il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva. Questo concetto organizzativo è adottato dal D.L.vo n. 148/2015 come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti.
Il decreto legislativo utilizza la nozione di unità produttiva:
- per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni;
- per calcolare, con riferimento alla CIGO, i 3 limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale
- limite del quinquennio mobile,
- limite delle 52 settimane nel biennio,
- limite di un terzo delle ore lavorabili;
- per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale;
- per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.
L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma.
Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale (Cassazione n. 9558/2010; Cassazione n. 6117/2005; Cassazione n. 11883/2003; Cassazione n. 12121/2002; Cassazione n. 9881/2001).
Non sono da ricomprendere i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.
Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).
Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens.
Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).
A partire dal 2 dicembre 2015 (data di emanazione della circolare 197/2015), pertanto, l’apertura di Unità produttiva dovrà essere valorizzata nell’elemento <UnitaOperativa> sulla base delle indicazioni contenute nella circolare stessa e sarà aggiornata in tal senso la descrizione del suddetto campo nel manuale di compilazione Uniemens e nell’allegato tecnico.
Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento <UnitaOperativa>.
Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli Operatori delle Strutture territoriali dell’Inps.
In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche sopra descritte, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG.
Fonte: Inps