Dottrina Per il Lavoro: esonero contributivo triennale, quale contribuzione rientra
a cura di Roberto Camera
Con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’esonero contributivo triennale, previsto dalla Legge di Stabilità 2015, sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
In particolare, la circolare ha evidenziato che è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS[1], destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile.
Viceversa, non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.[2];
- il contributo[3], in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria[4];
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo[5];
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti[6].
Infine, si ricorda che nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, ovvero in caso di stabilizzazione entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%[7]. In quest’ultimo caso (stabilizzazione entro 6 mesi), la restituzione del contributo addizionale opera con l’applicazione delle decurtazioni sulla base dei mesi intercorsi fra la scadenza del rapporto a termine e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
[1] previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982
[2] di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014
[3] previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845
[4] di cui alla legge n. 166/1991
[5] di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997
[6] di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997
[7] previsto dal comma 28 dell’art. 2 della legge n. 92/2012