Dottrina Per il Lavoro: CIG – eventi non oggettivamente evitabili
Con una modifica all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 – intervenuta con l’art. 1, comma 308, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – il Legislatore riconosce, in presenza di eventi non oggettivamente evitabili, che non possa essere richiesto il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro nell’unità produttiva.
Ciò consente di superare alcuni problemi operativi connessi alla precedente dizione che parlava soltanto di “settore industriale” (quindi, applicabile per maltempo soltanto alle imprese industriali edili).
Ora, l’espressa abrogazione del riferimento al solo “settore industriale”, fa sì che la disposizione possa applicarsi anche al settore artigiano edile.
Ovviamente, la disposizione innovativa vale dal 1 gennaio 2016.