Dottrina Per il Lavoro: Che fine hanno fatto gli interpelli del Ministero del Lavoro?
Si tratta di quelle risposte ai quesiti inviati dagli Organismi associativi, dalle Organizzazioni sindacali e datoriali e dai Consigli nazionali degli ordini professionali, che il Ministero del Lavoro ha il dovere di fornire, in virtù di quanto previsto dall’articolo 9, del decreto legislativo n. 124/2004.
Questo è il grafico relativo al numero di interpelli a cui il Ministero del Lavoro ha risposto dal 2004. Come potete notare, dal 2017 (anno di nascita dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) c’è una impressionante riduzione degli interpelli, fino ad arrivare al 2020 con la pubblicazione di un solo interpello.
Nella seguente tabella c’è una comparazione tra le risposte alle istanze di interpello emanate dal Ministero del Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate, negli ultimi 3 anni, per le materie di loro competenza.
ANNO | Ministero del Lavoro |
Agenzia delle Entrate |
2018 | 7 | 166 |
2019 | 6 | 504 |
2020 | 1 | 643 |
A questo punto sorge spontanea una domanda: gli interpelli sono così pochi perché la normativa in materia di lavoro è talmente chiara che non necessità di chiarimenti oppure il Ministero del Lavoro non è più in grado di rispondere ai quesiti ?
Roberto Camera
LA NORMA
Decreto Legislativo n. 124/2004
Art. 9. (Diritto di interpello)
- Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
- L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.