Dottrina Per il Lavoro: alcune novità in materia di lavoro previste dal disegno di legge di Stabilità
In base al disegno di legge di Stabilità 2015, posto all’esame del Parlamento, siamo ad evidenziare alcune delle novità in materia di lavoro di prossima attuazione.
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015
Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato – ad esclusione del settore agricolo – effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ai datori di lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua (max 24.180 euro).
Restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail.
L’esonero:
- spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni ad esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
- spetta qualora il lavoratore sia occupato, presso altri datori di lavoro, con contratti flessibili (contratto a termine, co.co.pro., ecc.)
- non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- non è dovuto per le assunzioni in apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.
In considerazione di questo nuovo sgravio contributivo, viene eliminato, dal 1° gennaio 2015, il beneficio contributivo previsti in caso di assunzione di disoccupati e soggetti in cassa integrazione straordinaria di lunga durata, di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
L’incentivo è finanziato con 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per il 2018.
L’INPS provvede al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.
TFR in busta paga
In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, possono richiedere di percepire la quota maturanda di TFR, al netto del contributo aggiuntivo, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.
La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018.
La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi.
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Per le imprese in attività da meno di 3 periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, da considerare per il calcolo della spesa incrementale, è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Misure per l’incremento e il sostegno della natalità
Verrà erogato, in favore dei nuclei familiari, un assegno per ogni bambino nato o adottato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del valore di 900 euro. Il nucleo familiare, per usufruire dell’incentivo, deve essere in possesso di un valore dell’ISEE non superiore a 30.000 euro annui. Il soggetto erogatore sarà l’Inps.
Nel caso si tratti del 3° o ulteriore figlio, detto contributo sarà erogato fino al compimento del terzo anno d’età. Nel caso in cui sia già nato o adottato, l’erogazione dell’assegno avverrà per gli anni residui fino al compimento del terzo anno d’età.
Irap
Viene prevista una riduzione dall’Irap per le imprese mediante l’abbattimento della componente lavoro, ma solo nel caso di lavoratori a tempo indeterminato. Di contro, si torna alla aliquota “piena” del 3,9%
Pubblico impiego
È prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione collettiva per il personale del pubblico impiego.