Pillole correttivo Jobs Act: dall’8 ottobre obbligo di comunicazione preventiva per il Lavoro Accessorio
Da oggi (8 ottobre 2016) i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, di prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante posta elettronica, i seguenti dati:
- dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo dove avverrà la prestazione,
- il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, i seguenti dati:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo dove avverrà la prestazione,
- la durata della prestazione con riferimento ad entro un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In caso di violazioni all’obbligo comunicativo, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Il Ministero del Lavoro potrà individuare nuove modalità applicative e di comunicazione (es. comunicazione telematica) attraverso apposito decreto.
Il nuovo comma 3, articolo 49, del decreto legislativo n. 81/2015