Articolo: Ammortizzatori sociali emergenziali: dalla fruizione all’autorizzazione
approfondimento di Dario Ceccato e Paolo Tormen – Co founders Ceccato Tormen & Partners, Consulenti del Lavoro
Estratto dal n. 39/2020 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“L’impianto degli ammortizzatori sociali emergenziali. Le scelte del legislatore
L’articolo 1, primo comma, Decreto legge n. 104/2020, noto anche come Decreto “Agosto”, nell’introdurre la possibilità di richiedere, per “eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, un periodo di ammortizzatore sociale di inziali 9 settimane decorrenti dal 13 luglio 2020, ha altresì disposto, nel rispetto delle regole di cui al secondo comma del predetto articolo, un prolungamento di ulteriori 9 settimane, fermo restando il termine massimo di collocazione delle integrazioni, fissato al 31 dicembre 2020.
La scelta del Governo, non ancora approvata dal Parlamento, è quella di consentire il ricorso agli oramai noti “trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni” facendo espresso riferimento a quegli ammortizzatori già previsti dai precedenti Decreti legge poi convertiti (siano essi il Cura Italia o il c.d. Rilancio) già implementati nella pratica e declinati con plurime circolari Inps.
Proprio per tale determinazione, risulta di difficile comprensione la previsione di cui al secondo comma del predetto articolo 1, laddove dispone che “Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato”.
Nei fatti, si introduce il riferimento all’autorizzazione dell’ammortizzatore sociale ai fini della richiesta del secondo periodo di integrazione (e con ciò ingerendosi anche la fruizione del primo periodo), uscendo da quella logica, propria del fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione guadagni, connessa alla fruizione effettiva, già utilizzata dal legislatore nel D.L. n. 34/2020 non senza problematiche.
Risulta dunque necessario, attesa la locuzione a tratti oscura della norma, comprendere quali siano le conseguenze di questa disposizione e quali conclusioni trarre rispetto alle varie interpretazioni possibili.” … continua la lettura