Articolo: Dimissioni – procedura e Faq interpretative
approfondimento di Eufranio Massi
Estratto dal n. 29/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Una procedura per le dimissioni che, nelle intenzioni del Governo, doveva essere semplice e destinata a risolvere le questioni legate alla loro presentazione, non si sta rivelando tale se le Faq, nuovo strumento amministrativo sconosciuto ai libri di diritto ma sempre più consolidatosi nella prassi del Ministero del lavoro, continuano a crescere ed a moltiplicarsi (alla data del 15 luglio 2016 sono 47). Ad esse va, poi aggiunta una circolare, la n. 12 del 4 marzo 2016, con la quale sono state dettate alcune modalità operative e che, caso strano nella vita amministrativa del Ministero, è stata firmata da ben tre Dirigenti generali.
Procedura telematica
Ed è pur vero che la procedura telematica per le dimissioni, operativa dal 12 marzo e, soprattutto, le norme che, inserite nell’art. 26, Decreto legislativo n. 151/2015, l’hanno generata hanno destato, sin dall’inizio, molte perplessità con forti critiche che non hanno risparmiato anche una certa autoreferenzialità ministeriale espressa soprattutto nelle Faq: autoreferenzialità che, talora, è sfociata in errori grossolani (probabilmente, causati anche da un uso improprio dei termini) che, ad avviso di chi scrive, sono di natura concettuale come quando si confonde la data di decorrenza delle dimissioni con quella della cessazione del rapporto di lavoro (Faq n. 18).
Discorsi del tutto analoghi si possono fare anche per altre interpretazioni come quella relativa alle dimissioni per causa di matrimonio che, nella sostanza, vista la Faq n. 3, sono ripetute due volte (modello telematico e conferma avanti ad un funzionario della Dtl come prevede una disposizione di legge non abrogata).
Il legislatore delegato ha inteso, con l’art. 26 (che stando al titolo del Decreto avrebbe dovuto portare “semplificazione”) e con il successivo D.M. 15 dicembre 2015 tutelare i lavoratori (e, soprattutto, le lavoratrici) in un momento nel quale l’atto unilaterale ricettizio potrebbe essere condizionato da una serie di fattori esterni. Tale legittima esigenza si scontra con la necessità di preservare, sotto l’aspetto delle possibili conseguenze, il datore di lavoro a fronte di un comportamento “inerte” dell’interessato che, allontanatosi dal posto di lavoro (è indifferente che abbia rassegnato le dimissioni o meno alla “vecchia maniera”) non abbia esternato la propria volontà seguendo l’unico iter previsto dalla norma. La tutela, legittima in questo caso, del datore di lavoro discende dalla necessità di preservare lo stesso da rivendicazioni che, dopo un certo periodo potrebbe avanzare l’interessato, sostenendo di non aver mai presentato le proprie dimissioni nell’unico modo previsto dal legislatore, magari con il solo scopo di ottenere un qualche riconoscimento economico……continua la lettura“