INPS: COVID-19 – la domanda per il bonus per servizi di baby-sitting

L’INPS, con il messaggio n. 4678 del 11 dicembre 2020, comunica il rilascio della procedura per la presentazione della domanda del bonus per servizi di baby-sitting per le Regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse).

L’articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020 prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La misura trova applicazione nelle aree del territorio nazionale (c.d. zone rosse) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. I beneficiari sono i genitori degli alunni di tali scuole, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tenuto conto delle ordinanze del Ministro della Salute che sono state adottate nel rispetto del D.P.C.M. sopra citato, le aree del territorio nazionale interessate dalla misura sono le seguenti:

  • Calabria
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Valle d’Aosta
  • Provincia autonoma di Bolzano
  • Campania
  • Toscana
  • Abruzzo

Il bonus è riconosciuto, alternativamente, ai genitori lavoratori come sopra individuati. Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una c.d. “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata.

La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per quanto concerne i minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, l’articolo 14, comma 2, del decreto in argomento stabilisce che il bonus sia concesso agli iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 . Tale circostanza dovrà essere comprovata mediante allegazione alla domanda di apposita dichiarazione della scuola o del centro che attesti la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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