Consulta: reato penale per l’omesso versamento dei contributi
Con la sentenza n. 139 del 19 maggio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la norma che punisce con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in quanto non possono essere considerate alla stessa stregua degli omessi versamenti per ritenute fiscali.
La norma sottoposta al vaglio della Consulta è l’articolo 2, comma 1° bis, del decreto legge 12/09/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1°, della legge 11/11/1983, n. 638, che prevede, per l’appunto, la sanzione penale nel caso di omesso versamento di contribuzione anche per importi irrisori, a differenza dall’omissione di versamenti per ritenute fiscali che prevedono una sanzione penale solo al superamento della soglia di 50.000 euro di ritenute non versate.
I giudici della Consulta hanno affermato che:
“La lamentata irragionevolezza non ricorre nel caso in esame, in quanto la fattispecie di reato disciplinata dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 non si presta a fungere da termine di riferimento per configurare la lesione del principio di uguaglianza denunciata dal rimettente.
Giova ribadire, in proposito, che la finalità della norma sospettata di illegittimità costituzionale − anche nelle formulazioni antecedenti a quella attuale, adottate nell’ambito delle misure urgenti in materia previdenziale susseguitesi nel tempo − è quella di ovviare al fenomeno costituito dalla grave forma di evasione, quale quella contributiva, con un inasprimento delle sanzioni, prevedendo, per il datore di lavoro, sia la reclusione sia la sanzione pecuniaria nell’ipotesi di mancato versamento dei contributi trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori. A tal fine, la disciplina in scrutinio è corredata dalla previsione dell’ulteriore obbligo del datore di lavoro, di versare una somma aggiuntiva fino a due volte l’importo, in caso di omesso o incompleto pagamento dei contributi direttamente dovuti.” Inoltre, ” Anche sul piano della tipizzazione della fattispecie penale emergono sostanziali differenze tra i reati posti a confronto, atteso che, mentre la norma censurata prevede un reato a consumazione istantanea con una speciale causa di estinzione collegata al versamento tardivo delle ritenute previdenziali entro tre mesi dalla contestazione, di contro, l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 − in ossequio alla diversa finalità dell’opzione punitiva prescelta − introduce una condizione oggettiva di punibilità, che impedisce di configurare il disvalore penale delle condotte non ritenute di rilevante offensività.
Quanto precede dimostra, ancora una volta, l’impraticabilità del raffronto posto dal rimettente a sostegno della censurata omessa previsione della soglia di non punibilità nella disciplina dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in quanto l’acclarata eterogeneità delle norme in comparazione costituisce espressione di autonome scelte del legislatore, non irragionevoli e neppure arbitrarie in considerazione della natura e dell’intensità degli interessi protetti, ai quali corrisponde la modulazione degli interventi sanzionatori ispirati a scelte punitive differenziate.”.
La sentenza n. 139/2014
Fonte: Corte Costituzionale