Consiglio di Stato: CED esclusi dalle gare d’appalto per l’affidamento di consulenza del lavoro
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 103 del 16 gennaio 2015, ha negato ai Centri di eleborazione dati (Ced) l’accesso alle gare d’appalto per l’affidamento di servizi di consulenza del lavoro che includono un’attività di contestualizzazione normativa che sottende a valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica.
Il Collegio ha evidenziato come la consulenza del lavoro debba rientrare a pieno titolo fra le attività riservate ai Consulenti del Lavoro in base a quanto stabilito dall’articolo 1 della legge n. 12/1979.
Ci si riferisce, in particolare:
– “all’adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative” (il quale presuppone un’attività di contestualizzazione normativa cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico – giuridico non espletabili in via automatica);
– “[all’]assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro (es.: istituti previdenziali, assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate ecc.), mediante redazione, consegna, accesso presso gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta all’ente pubblico competente da parte del Fornitore”.
Anche in questo caso si tratta di attività di carattere complesso e articolato, che non si esauriscono evidentemente nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo, ma ricadono nella generale – e residuale – categoria degli “adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale”, per i quali opera la riserva dell’iscrizione agli albi professionali di cui all’articolo 1 della l. n. 12 del 1979;
– alla “attività di consulenza per l’amministrazione del personale” con particolare riguardo a quelle da fornire “in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, garantendo la presenza di un consulente competente presso la Fondazione entro 24 ore dall’inoltro della richiesta” e “in occasione di vertenze di lavoro”.
Fonte: Consiglio di Stato