ConfprofessioniLavoro: Il contratto di reimpiego (focus sul Ccnl)

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Il titolo XII (art. 54) del Ccnl degli studi professionali introduce un nuovo istituto volto a promuovere l’occupazione di soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro: il contratto di reimpiego. Si tratta di una misura in favore dei lavoratori over 50 e degli inoccupati o disoccupati di lunga durata, i quali, a seguito dell’abrogazione del contratto di inserimento e reinserimento, che prevedeva specifiche agevolazioni contributive e retributive per l’assunzione di tali categorie di prestatori, si sono ritrovati a concorrere nel mercato del lavoro in una condizione di grave svantaggio competitivo. Ciò anche in ragione del sostanziale fallimento dell’incentivo istituito dalla l. n 92/2012 – consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con più di 50 anni, o di un disoccupato di lunga durata, per 12 mesi nell’ipotesi di impiego a tempo determinato – gravato da requisiti di accesso eccessivamente stringenti che ne hanno inibito la diffusione.

Modalità d’impiego

Nello specifico, l’art. 54 del Ccnl dispone che, nell’ambito del periodo di vigenza del contratto collettivo – vale a dire a partire dal 1° aprile 2015 e sino al 31 marzo 2018 – è consentito il ricorso ad un regime speciale di assunzione a tempo indeterminato, volto ad agevolare l’inserimento, o il reinserimento, lavorativo degli over 50 e dei soggetti disoccupati o inoccupati di lunga durata. Questi ultimi, secondo la definizione di cui all’art 1 lettere d) ed e) del d.lgs. n. 297/2002, sono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi, ovvero coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi. Sono esclusi dalla misura i soggetti di età inferiore ai 30 anni, che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato.

I soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi, devono certificare il proprio stato attraverso idonea documentazione. Sul punto, vale la pena ricordare che, secondo la normativa corrente, una persona si trova in “stato di disoccupazione” se è priva di lavoro ed è immediatamente disponibile a cercare e a svolgere un lavoro, con le modalità definite dai servizi per l’impiego. Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, è necessario inoltrare al centro per l’impiego di riferimento (ossia quello nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio) un’apposita Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). Di recente, il d.lgs. n. 150/2015 per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ha modificato la normativa pregressa, subordinando il riconoscimento dello stato di disoccupazione alla presentazione della DID in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro..” continua la lettura dell’articolo

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Autore: Confprofessionilavoro

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