ConfprofessioniLavoro: Come passare al Ccnl degli studi professionali – soluzioni operative
articolo di approfondimento di ConfprofessioniLavoro
“Il Ccnl degli studi professionali – stipulato da Confprofessioni con le O.O.S.S. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – realizza una disciplina dei rapporti di lavoro che contempera in maniera adeguata le esigenze di flessibilità ed economiche del datore di lavoro con quelle di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore. In considerazione della piena facoltà di autodeterminazione del datore di lavoro nella scelta del Ccnl da applicare ai rapporti con i dipendenti, è ormai un dato pacifico, confortato dalla prassi normativa e dalla giurisprudenza, che la decisione di sostituire il Ccnl applicato presso la propria azienda sia pienamente legittima e attuabile e non richiede neppure l’adempimento di alcun obbligo di comunicazione nei confronti dei centri per l’impiego e dell’INPS.
Tale facoltà incontra i soli limiti del rispetto dei diritti maturati dei lavoratori assunti nel periodo precedente la variazione e della irriducibilità della retribuzione. La variazione non deve inoltre comportare un mutamento peggiorativo delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo e quindi l’applicazione di un trattamento complessivo inferiore, a livello economico e normativo (Cass. 11 agosto 2004, n. 15605, Cass. 1 settembre 2003, n. 12760; Trib. Genova 21 ottobre 2009, n. 1531). Il nuovo Ccnl sarà invece integralmente applicabile ai nuovi assunti.
Per quel che concerne le tecniche pratiche utilizzabili per gestire il processo di sostituzione del Ccnl, possono essere seguite due strade: quella del ricorso all’accordo collettivo e quella della decisione del datore di lavoro di intesa con il lavoratore. Nel primo caso, si attua una procedura negoziale che può portare ad un accordo sindacale di armonizzazione finalizzato a mediare i contenuti del Ccnl di provenienza e di quello di destinazione (vedi modello allegato di accordo di armonizzazione tra il Ccnl degli studi professionali e quello del commercio), oppure ad un’intesa rigida, che si limiti a definire la data di decorrenza integrale della nuova regolamentazione contrattuale, la quale si applicherà ai soli neoassunti. In entrambi i casi, è necessario coinvolgere le rappresentanze – aziendali, laddove esistenti, o territoriali – delle organizzazioni sindacali titolari del Ccnl di destinazione. Questa soluzione pare indicata specialmente per i datori di lavoro che ospitino RSA/RSU, o almeno occupino un numero di dipendenti superiore a 15.” continua la lettura dell’articolo