CNDCEC: il nuovo codice deontologico per i dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

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Si ricorda che dal 1° marzo 2016 entra in vigore il codice deontologico per i dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, approvato in data 17 dicembre 2015 dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

Il Codice contiene principi e doveri che il professionista deve osservare nell’esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

 

Le principali novità del nuovo Codice deontologico

    • Le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (artt. 1 e 3);
    • Sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all’esercizio dell’azione disciplinare (consigli di disciplina)
    • E’ stato espressamente previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14)
    • Nei rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15)
    • E’ espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20)
    • E’ stata precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23)
    • E’ stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25)
    • Nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28)
    • E’ espressamente previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29)
    • Rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42)
    • Nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44)

 

Scarica il Codice deontologico pdficon

 

Fonte: CNDCEC

La Redazione

Autore: La Redazione

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