CIPE: agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2015, la Delibera 20 febbraio 2015, con il Regolamento recante disposizioni operative del Fondo di garanzia per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo.
La Delibera approva il Regolamento recante disposizioni operative del Fondo di garanzia previsto dallo stesso art. 27 della legge n. 125/2014 con riferimento alle operazioni di concessione di crediti agevolati per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, già approvato dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il parere n. 17/2014.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova
disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di
sviluppo»;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, della predetta legge, che
stabilisce che la cooperazione allo sviluppo e’ finalizzata al
soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla
salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla
valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio
ambientale, all’attuazione e al consolidamento dei processi di
sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei
Paesi in via di sviluppo e deve essere altresi’ finalizzata al
miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia e al
sostegno della promozione della donna;
Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come
sostituito dall’art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che,
a valere sul Fondo di rotazione di cui all’art. 6 della stessa legge
n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese
italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di
rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese
miste, nonche’ la concessione di crediti agevolati a investitori
pubblici o privati o a organizzazioni internazionali, affinche’
finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo
(PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE
per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari;
Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987,
come sostituito dal citato art. 7 del decreto-legge n. 69/2013,
prevede altresi’ che una quota del richiamato Fondo di rotazione di
cui all’art. 6 della medesima legge, possa essere destinata alla
costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli
istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di
capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste;
Visto l’art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra
i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo
sviluppo (CICS) cui erano inizialmente demandate le competenze in
materia di concessione dei citati crediti agevolati;
Visto l’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l’altro, la
devoluzione al CIPE delle funzioni del soppresso CICS;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
Visto in particolare l’art. 27 della predetta legge n. 125/2014, il
quale, novellando l’art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987 (come
gia’ modificato dal decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge
n. 98/2013), prevede, tra l’altro, che una quota del Fondo rotativo
di cui all’art. 8 della medesima legge, istituito presso la Cassa
depositi e prestiti S.p.a., possa essere destinata alla costituzione
di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi a imprese
italiane per il finanziamento della quota di capitale di rischio per
la costituzione di imprese miste in Paesi partner, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese;
Considerato che lo stesso art. 27 prevede che il Comitato
interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS),
nuovamente istituito dall’art. 15 della medesima legge n. 125/2014,
individui i Paesi partner e stabilisca la quota del fondo rotativo
che annualmente puo’ esser impiegata per le finalita’ di cui al comma
3 dell’art. 27 (concessione di crediti agevolati), i criteri di
selezione delle iniziative agevolate e le condizioni in base alle
quali possono essere concessi i crediti;
Considerato altresi’ che il comma 5 dell’art. 27 prevede che
all’istituto gestore del fondo di cui all’art. 8 siano affidate,
tramite convenzione stipulata dal Ministero dell’economia e delle
finanze (MEF), l’erogazione e la gestione dei crediti, ciascuno dei
quali e’ valutato dalla istituenda Agenzia per la cooperazione allo
sviluppo, di cui all’art. 17 della legge n. 125/2014, congiuntamente
all’istituto valutatore;
Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2013, n. 56 (Gazzetta
Ufficiale n. 51/2014), recante il nuovo regolamento per le
agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di
sviluppo previste dall’art. 7 della citata legge n. 49/1987;
Vista la nota del Vice Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale n. 266342 del 1° dicembre 2014, con la
quale viene sottoposta all’esame di questo Comitato la proposta
concernente l’adozione del regolamento relativo al Fondo di garanzia
per la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane che
costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi dell’art. 27
della predetta legge n. 125/2014;
Tenuto conto che sulla detta proposta di regolamento di attuazione
del Fondo di garanzia il Comitato direzionale per la cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale ha espresso il proprio parere favorevole in data 7
ottobre 2014 (parere n. 17), confermando – a seguito alle intervenute
modifiche normative di cui alla richiamata legge n. 125/2014 – il
parere precedentemente espresso in data 26 giugno 2014 (parere n.
11);
Considerato che, sulla base del citato regolamento, risultano
ammissibili alla garanzia esclusivamente le operazioni finalizzate
alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di
nuove imprese miste ovvero all’aumento di capitale in imprese miste
sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla riabilitazione
e/o ampliamento di imprese preesistenti e considerato altresi’ che i
cosiddetti «Paesi partner», in cui operano tali imprese, sono
individuati sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries – Paesi poveri
altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);
Paesi annualmente individuati dalla Banca mondiale come «low and
middle income countries» (Paesi a basso/medio reddito);
Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale della
cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base dei documenti relativi
alla programmazione annuale e pluriennale delle attivita’ di
cooperazione allo sviluppo e relative linee guida;
Considerato inoltre, con riferimento all’entita’ della garanzia,
che il regolamento in esame prevede che la percentuale di copertura
del Fondo di garanzia tenga conto della tipologia di impresa cui la
stessa garanzia e’ rivolta, ed in particolare sia pari al 60%
dell’ammontare del finanziamento agevolato ottenuto ai sensi
dell’art. 27 della legge n. 125/2014 per le imprese di grandi
dimensioni e all’80% dell’ammontare del finanziamento ottenuto ai
sensi del medesimo articolo per le Piccole e medie imprese (PMI);
Considerato altresi’, che, sulla base del regolamento, la
consistenza iniziale del Fondo di garanzia e’ pari a 10 milioni di
euro, con possibilita’ che nel suo utilizzo sia applicato il concetto
della leva finanziaria ossia che, a fronte di ogni operazione
garantita, possa essere effettuato un accantonamento pari all’8%
dell’importo massimo garantito;
Considerato infine che il regolamento contiene numerose altre
disposizioni per l’operativita’ e il funzionamento della garanzia,
tra cui quelle concernenti le procedure per la concessione della
garanzia, i criteri di valutazione per l’ammissione alla garanzia e
di valutazione economico-finanziaria delle singole iniziative, le
cause di inefficacia della garanzia e di revoca dell’agevolazione, la
procedura di attivazione della garanzia al verificarsi
dell’insolvenza dell’impresa beneficiaria del finanziamento
agevolato, gli oneri di rendicontazione annuale da parte del soggetto
gestore del Fondo di garanzia;
Tenuto conto che il Comitato interministeriale per la cooperazione
e lo sviluppo (CICS) – di cui l’art. 15 della legge n. 125/2014
prevede l’istituzione – non risulta ad oggi costituito e ritenuto
pertanto che nelle more della piena operativita’ della legge, tra
l’altro subordinata al completamento delle procedure di cui all’art.
17 e ai termini di cui all’art. 31 della stessa, quanto previsto con
riferimento al CICS e alle relative competenze e attivita’ debba
essere assolto da questo Comitato, ai sensi del richiamato decreto
del Presidente della Repubblica n. 373/1994 ad oggi vigente, che ha
devoluto a questo Comitato le funzioni del gia’ soppresso CICS;
Ritenuto pertanto di poter accogliere la proposta del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di dover
adottare la presente delibera concernente il regolamento relativo al
Fondo di garanzia per la concessione di crediti agevolati alle
imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai
sensi dell’art. 27 della stessa legge n. 125/2014, che ha novellato
l’art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987, come gia’ modificato
dal decreto legge n. 69/2013;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la odierna nota DIPE n. 839-P predisposta congiuntamente dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell’economia e delle finanze e posta a base della presente seduta
del Comitato;
Su proposta del Vice Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Delibera:
Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 125/2014 richiamata in
premessa, che ha novellato l’art. 7 della legge n. 49/1987 (gia’
modificato dal citato art. 7 del decreto legge n. 69/2013), relativo,
tra l’altro, alla concessione di crediti agevolati per il
finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di
sviluppo, e’ approvato l’allegato regolamento, che costituisce parte
integrante della presente delibera, recante disposizioni operative
del Fondo di garanzia previsto dallo stesso art. 27 della legge n.
125/2014 con riferimento alle dette operazioni di concessione di
crediti agevolati e gia’ approvato dal Comitato direzionale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale con il parere n. 17/2014 di cui alle
premesse.
Roma, 20 febbraio 2015
Il Presidente: Renzi
Il segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1168
Allegato 1
Capitolo I
LA GARANZIA
Titolo 1
Caratteristiche e soggetti beneficiari
1. La Garanzia e’ diretta, determinata, irrevocabile e
incondizionata.
2. Sono ammissibili alla garanzia le operazioni a valere sul
Fondo di rotazione di cui all’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero
all’art. 27 della legge n. 125/2014, finalizzate esclusivamente:
alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di
nuove imprese miste;
all’aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da imprese
italiane e finalizzato alla riabilitazione e/o all’ampliamento di
imprese preesistenti.
3. Il Fondo di garanzia garantira’ le imprese italiane che
realizzeranno investimenti nei seguenti ambiti:
industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attivita’ di
trasformazione dei loro prodotti;
artigianato;
servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia,
delle comunicazioni, dell’acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
micro finanza, servizi di microimprenditorialita’, commercio
locale, commercio equo solidale, turismo sostenibile;
tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
fornitura di servizi medici di pubblica utilita’ e produzione di
medicinali;
formazione professionale ed educazione.
4. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della
domanda ai sensi del capitolo II, titolo 1, devono:
essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
sul territorio nazionale ovvero iscritti al registro delle imprese di
pesca;
possedere almeno il 20% del capitale sociale dell’impresa mista;
essere attivi da almeno tre anni nello stesso settore di
attivita’ dell’impresa mista;
essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal
gestore del Fondo di garanzia sulla base dei criteri contenuti al
capitolo 3, titolo 3, delle presenti disposizioni operative.
Titolo 2
Percentuali di copertura della garanzia
1. La Garanzia puo’ essere concessa fino alla misura massima
dell’80% dell’ammontare del finanziamento agevolato ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell’art. 27 della legge n.
125/2014 a favore delle piccole e medie imprese (1) (PMI).
2. La Garanzia puo’ essere concessa fino alla misura massima del
60% dell’ammontare del finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 7
della legge n. 49/1987 ovvero dell’art. 27 della legge n. 125/2014 a
favore delle imprese di grandi dimensioni.
Titolo 3
Copertura geografica
1. Il Fondo di garanzia sostiene le imprese italiane che
acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste, nuove o
gia’ esistenti, da realizzarsi con la partecipazione di investitori
pubblici o privati locali in determinati Paesi in via di sviluppo
(PVS), quali:
Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries – Paesi poveri
altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);
Paesi individuati annualmente dalla Banca mondiale come «low and
lower middle income» (Paesi a basso/medio reddito);
Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo (DGCS) in base ai documenti sulla
programmazione annuale e pluriennale delle attivita’ di cooperazione
allo sviluppo e relative linee guida.
Capitolo II
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA
Titolo 1
Modalita’ di richiesta di ammissione all’intervento del Fondo
1. La richiesta di ammissione puo’ pervenire al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) – DGCS –
Ufficio X, contestualmente alla richiesta di finanziamento agevolato
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell’art. 27 della
legge n. 125/2014 (richiesta contestuale).
In tal caso, il soggetto beneficiario, al termine delle previste
procedure e qualora ne ricorrano i presupposti otterra’ sia
l’ammissione al finanziamento sia allo schema di garanzia.
2. E’ consentito presentare la richiesta di ammissione alla
garanzia successivamente alla domanda di finanziamento agevolato ai
sensi della normativa sopracitata (richiesta successiva).
In tal caso il soggetto beneficiario deve trasmettere al
MAECI-DGCS – Ufficio X, la domanda di finanziamento agevolato
manifestando la volonta’ di accedere anche alle agevolazioni di cui
al Fondo di garanzia. Successivamente all’ottenimento della delibera
di concessione del finanziamento agevolato, il soggetto beneficiario
deve indirizzare direttamente al Soggetto gestore del Fondo di
garanzia la richiesta di ammissione alla garanzia entro il termine
ultimo di sei mesi dalla data di delibera del finanziamento
agevolato. Sono improcedibili le richieste pervenute al Soggetto
gestore del Fondo di garanzia oltre il suddetto termine.
3. La richiesta di ammissione al Fondo di garanzia deve essere
inoltrata utilizzando apposito modulo di domanda, da inviare mediante
Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R.
4. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte,
debitamente sottoscritto ed accompagnato dalla documentazione
richiesta, pena l’inammissibilita’ della domanda stessa.
5. Non possono essere concesse garanzie in favore di imprese che
controllino o siano controllate da impresa gia’ beneficiaria delle
garanzie del Fondo per un’esposizione complessiva del Fondo nei
confronti delle predette societa’ superiore al 10% dell’ammontare
complessivo delle garanzie concesse a valere sul Fondo. Nella stessa
percentuale non possono essere concesse garanzie in favore di impresa
che, pur non versando in situazione di controllo diretto con impresa
gia’ beneficiaria delle garanzie del Fondo, sia unitamente a questa
controllata da altra impresa.
Titolo 2
Procedimento di ammissione alla garanzia
1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia assegna alle domande
un numero di posizione identificativo e comunica mediate Posta
elettronica certificata (PEC) ai soggetti beneficiari finali, entro
quindici giorni lavorativi decorrenti dall’arrivo delle richieste
presso il Soggetto gestore stesso, il numero di posizione assegnato e
il responsabile dell’unita’ organizzativa competente per
l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilita’.
2. Ai fini dell’assegnazione del numero di posizione progressivo
delle richieste, sara’ presa in considerazione la data in cui le
medesime sono pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. La
documentazione ricevuta dal Soggetto gestore dopo le ore 17,00 si
considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini
di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si
considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo
successivo. Se le richieste di agevolazione sono superiori alla
dotazione del Fondo di garanzia, si soddisfano le richieste pervenute
nell’ordine cronologico fino ad esaurimento della capienza del Fondo.
3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia controlla
l’ammissibilita’ formale e procede alla valutazione delle richieste
di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilita’ di cui al
capitolo III delle presenti Disposizioni operative. Nel caso in cui
l’istruttoria si concluda con esito positivo, il Soggetto gestore
predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera e la
sottopone all’Ufficio X DGCS del MAECI per l’approvazione del
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
4. Le richieste sono respinte d’ufficio qualora si verifichi una
o piu’ cause di improcedibilita’ di cui al successivo titolo 4.
5. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica, entro
dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Direzionale per
la cooperazione allo sviluppo, all’impresa richiedente mediante Posta
elettronica certificata (PEC) l’ammissione ovvero la non ammissione
all’intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a
ritenere inammissibile la richiesta.
6. L’ammissione all’intervento del Fondo e’ soggetta alla vigente
normativa antimafia.
7. L’ammissione all’intervento del Fondo e’ deliberata dal
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
subordinatamente all’esistenza di disponibilita’ impegnabili a carico
del Fondo.
8. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo’
essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e
bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere
acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, quali fidejussioni;
pegno; ipoteca o altre idonee garanzie.
Titolo 3
Integrazioni nel corso del procedimento istruttorio
1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, nel corso della
fase istruttoria, puo’ fare richiesta di chiarimenti, precisazioni
e/o eventuali rettifiche necessari ai fini dell’istruttoria stessa, a
mezzo Posta elettronica certificata (PEC).
2. Le risposte alle richieste di cui al punto precedente devono
essere inoltrate, a mezzo Posta elettronica certificata o posta
raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del Soggetto gestore del Fondo di
garanzia.
3. L’istruttoria si conclude con la decadenza della domanda
oggetto delle sopraindicate richieste in caso di mancato invio delle
risposte, entro il citato termine di trenta giorni.
Titolo 4
Cause di improcedibilita’ della richiesta di ammissione
1. Sono improcedibili e respinte d’ufficio dal Soggetto gestore
le richieste di Garanzia presentate:
non accompagnate dalla documentazione richiesta;
non sottoscritte con timbro e/o firma autografa/digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario;
oltre sei mesi dalla data di delibera, da parte del soggetto
beneficiario, dell’operazione finanziaria per la quale viene
richiesta l’ammissione alla Garanzia;
da parte di soggetti beneficiari finali:
a) diversi da quelli individuati nel titolo 1, capitolo 1 delle
presenti disposizioni operative;
b) operanti in settori economici diversi da quelli indicati nel
titolo 1, capitolo 1 delle presenti disposizioni operative;
c) la cui sede legale non sia ubicata sul territorio nazionale.
Titolo 5
Delibera di ammissione alla Garanzia del Fondo
1. Valutata positivamente la richiesta di ammissione al Fondo di
garanzia, il Soggetto gestore predispone la relazione istruttoria con
la proposta di delibera completa dei dati e delle informazioni
contenute nel modulo di cui al titolo 1, capitolo 2 del presente
regolamento.
2. La proposta di delibera viene presentata dal Soggetto gestore
del Fondo di garanzia all’Ufficio X DGCS del MAECI per la successiva
approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo della
richiesta entro quarantacinque giorni dalla presentazione della
richiesta, salvo interruzioni per eventuali chiarimenti/integrazioni.
L’Ufficio X-DGCS del MAECI entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del parere da parte del gestore, sottopone l’operazione
al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
3. La garanzia viene decretata con apposito atto dal MEF entro
trenta giorni dalla data di delibera del Comitato direzionale e il
Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera’ a darne
comunicazione al beneficiario tramite Posta elettronica certificata
(PEC) e al Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all’art. 6
della legge n. 49/1987 ovvero all’art. 8 della legge n. 125/2014,
corredata da apposita nota esplicativa di tutte le clausole e
condizioni.
4. La Garanzia non puo’ avere una durata superiore rispetto alla
durata dell’operazione finanziaria garantita.
Titolo 6
Comunicazioni successive alla concessione
della garanzia e richieste di conferma
1. I soggetti beneficiari devono comunicare al Soggetto gestore
del Fondo di garanzia eventuali variazioni della titolarita’
dell’operazione, nonche’ ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini
della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
l’ammissione alla garanzia. La mancata comunicazione al gestore
comporta l’inefficacia della garanzia.
2. La suddetta comunicazione deve essere recapitata al Soggetto
gestore del Fondo di garanzia utilizzando apposito modulo da inviare
mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata
A/R.
3. I soggetti beneficiari devono presentare, a pena di
inefficacia, apposita richiesta di conferma della Garanzia qualora si
verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti
soggettivi o oggettivi sulla base dei quali e’ stata concessa la
Garanzia. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia
deve essere presentata:
a) in caso di variazione delle finalita’ di investimento
inizialmente previste;
b) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo
particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti
dall’operazione garantita. Il gestore valuta in capo al nuovo
soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi previsti per l’ammissione alla Garanzia. Contestualmente
alla richiesta di conferma della garanzia, il soggetto beneficiario
deve inoltrare:
documentazione attestante il trasferimento della titolarita’
dell’operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale;
«scoring» calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla
situazione economico finanziaria aggiornata del nuovo soggetto
beneficiario finale.
4. A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano
le modalita’ previste dal titolo 2 del presente capitolo per le
richieste di ammissione. La conferma della garanzia e’ deliberata dal
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
Titolo 7
Rinuncia alla Garanzia
1. Nel caso in cui il soggetto beneficiario rinunci alla Garanzia
gia’ concessa, non e’ consentito il successivo ripristino della
garanzia del Fondo. Il soggetto beneficiario, qualora necessario,
deve presentare pertanto una nuova richiesta di ammissione alla
garanzia.
Titolo 8
Controlli
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (MAECI), Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo, stabilisce le modalita’ di svolgimento delle verifiche e
dei controlli da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia,
specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione
dei fondi alle finalita’ previste. A tal fine dovranno essere svolti
controlli a campione almeno per il 10% delle operazioni garantite.
Capitolo III
CRITERI DI VALUTAZIONE
PER L’AMMISSIONI ALLA GARANZIA
Titolo 1
Criteri di valutazione applicati
dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia
1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia controlla
l’ammissibilita’ formale e procede alla valutazione delle richieste
di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilita’ di seguito
evidenziati:
a) verifica della documentazione prevista dalla normativa per
accedere al Fondo e dei requisiti soggettivi;
b) valutazione economico-finanziaria dell’intervento e della
validita’ del business plan aziendale.
Titolo 2
Verifica della documentazione prevista dalla normativa
per accedere al fondo e dei requisiti soggettivi
1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia effettua
l’istruttoria verificando la:
corretta compilazione della domanda di ammissione
all’agevolazione;
completezza documentale della domanda di ammissione
all’agevolazione, con tutti i suoi allegati correttamente compilati;
presenza dei requisiti soggettivi con particolare riferimento ai
soggetti beneficiari e ai settori merceologici.
2. Nel caso di esito negativo della verifica, la richiesta di
ammissione risulta improcedibile. Il Soggetto gestore del Fondo di
garanzia, dopo aver dato notizia all’Ufficio X – DGCS del MAECI
mediante la predisposizione di un elenco riepilogativo delle
operazioni con le relative cause di esclusione, rigetta la richiesta.
3. In caso di dubbio in merito alla documentazione esibita e/o
alla presenza dei requisiti soggettivi, il Soggetto gestore del Fondo
di garanzia richiede integrazioni al soggetto beneficiario.
Titolo 3
Valutazione economico-finanziaria dell’intervento
e la validita’ del business plan aziendale
1. La garanzia potra’ essere rilasciata solo nei confronti delle
imprese finanziariamente ed economicamente sane, ritenute tali sulla
base dei criteri riportati di seguito.
2. La valutazione verra’ effettuata dal Soggetto gestore del
Fondo di garanzia su quattro indici calcolati sui dati contabili
riportati negli ultimi due bilanci dell’impresa. Tali indici
evidenziano rispettivamente:
a) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
b) l’indipendenza finanziaria;
c) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
d) la percentuale di liquidita’ generata dalla gestione sul
totale attivo.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il punteggio e il relativo livello assegnato determineranno
l’inserimento dell’impresa in una fascia di valutazione e la
conseguente ammissione o esclusione dalla agevolazione:
Fascia «1»: proposta positiva trasmessa all’Ufficio X – DGCS del
MAECI per il successivo passaggio al Comitato direzionale previa
valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow
dell’impresa;
Fascia «2»: da valutare caso per caso sulla base:
della situazione di bilancio aggiornata a data recente;
del bilancio previsionale almeno triennale con indicazione dei
valori previsti per gli indici;
dell’eventuale progetto di investimento;
del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow
dell’impresa;
delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;
del portafoglio ordini;
di una relazione del soggetto beneficiario contenente le proprie
valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;
di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;
di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa;
del rapporto: attivo circolante – rimanenze / passivo circolante;
Fascia «3»: proposta negativa trasmessa all’Ufficio X DGCS del
MAECI per il successivo passaggio al Comitato direzionale.
3. Si precisa che per le imprese in contabilita’ semplificata
sara’ previsto l’obbligo di produrre le informazioni necessarie ad
effettuare il calcolo dello scoring secondo le modalita’ sopra
riportate. A titolo esemplificativo:
dichiarazioni fiscali (modello «Unico») presentate dall’impresa;
l’importo degli oneri finanziari (come differenza tra oneri
finanziari e proventi finanziari) che deve risultare da documenti
contabili dell’impresa.
4. Indipendentemente dalla tipologia di contabilita’ adottata e
dalla appartenenza alla fascia 1 o 2 del punto di cui al presente
titolo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia si riserva la
facolta’ di richiedere nella fase di istruttoria eventuali
informazioni aggiuntive al fine di valutare la situazione economica
dell’impresa (ad esempio, il rapporto tra l’ammontare della rata
ipotetica annuale e il cash flow dell’impresa, la situazione di
bilancio aggiornata a data recente, l’andamento del fatturato e del
risultato d’esercizio, il rapporto tra il passivo circolante e il
fatturato, il rapporto tra il Margine operativo lordo – MOL e il
fatturato e tra utile d’esercizio e fatturato.
Capitolo IV
CAUSE DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA
E REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Titolo 1
Cause e procedimento di inefficacia della garanzia
1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti
Disposizioni operative, la Garanzia e’ inefficace:
a) qualora il soggetto beneficiario non comunichi al Soggetto
gestore del Fondo di garanzia variazioni della titolarita’
dell’operazione nonche’ ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini
della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
l’ammissione alla garanzia;
b) nel caso di mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento
oltre i termini previsti al capitolo 6, titolo 2 della commissione di
accesso;
c) nel caso in cui siano state acquisite garanzie reali,
assicurative e bancarie sulla quota gia’ garantita dal Fondo.
2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe
dar luogo alla inefficacia della Garanzia, il Soggetto gestore
comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica
certificata (PEC) e per conoscenza al soggetto gestore del Fondo
rotativo, l’avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari
della comunicazione un termine di trenta giorni, dalla ricezione
della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di trenta giorni, gli interessati
possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia
eventuali controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta
idonea, mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta
raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della
data dell’invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia esaminate le eventuali controdeduzioni
e/o ogni altra documentazione prodotta, puo’ acquisire ulteriori
elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni
conclusive in merito.
4. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con
provvedimento motivato l’inefficacia della garanzia ovvero
l’estinzione del procedimento qualora non ritenga fondati o
sufficienti i motivi che hanno portato all’avvio dello stesso. Il
Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica a mezzo Posta
elettronica certificata (PEC) ai soggetti interessati i provvedimenti
adottati.
Titolo 2
Cause e procedimento di revoca della concessione dell’agevolazione
1. Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia avvia il procedimento
di revoca della concessione dell’agevolazione nei confronti del
soggetto beneficiario qualora quest’ultimo abbia compilato il modulo
di domanda di cui al titolo 1 del capitolo 2 sulla base di dati,
notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, fatte salve le
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca
della concessione dell’agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di
garanzia comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica
certificata (PEC) e per conoscenza al Soggetto gestore del Fondo
rotativo di cui all’art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all’art. 8
della legge n. 125/2014, l’avvio del procedimento di revoca ed
assegna al destinatario della comunicazione un termine di trenta
giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per
presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli
interessati possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di
garanzia controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta
idonea, mediante spedizione a mezzo Posta elettronica certificata
(PEC) o posta raccomandata A/R, con avviso di ricevimento. Ai fini
della prova della data dell’invio fa fede il timbro postale di
spedizione. Il Soggetto gestore esaminate le controdeduzioni e ogni
altra documentazione prodotta, puo’ acquisire ulteriori elementi di
giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in
merito.
3. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del
procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, il
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con
provvedimento motivato, la revoca dell’intervento ovvero l’estinzione
del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi
che hanno portato all’avvio dello stesso. Il Soggetto gestore del
Fondo di garanzia comunica, a mezzo PEC, ai soggetti interessati i
provvedimenti adottati.
4. In caso di revoca della concessione dell’agevolazione, il
Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera’ al recupero degli
eventuali importi dovuti dal soggetto beneficiario, maggiorati delle
eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalita’ stabilite
dall’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Capitolo V
LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
Titolo 1
Definizioni
1. La Garanzia e’ diretta, determinata, irrevocabile e
incondizionata. Come tale, essa potra’ essere immediatamente
escutibile al verificarsi dell’insolvenza dell’impresa beneficiaria
del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell’art. 7 della legge
n. 49/1987 ovvero dell’art. 27 della legge n. 125/2014.
2. L’obbligazione del Fondo di garanzia si riferisce alla parte
del finanziamento agevolato concesso ai sensi della predetta
normativa, che non e’ stata rimborsata fino al limite massimo
dell’80%.
3. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, il
Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all’art. 6 della legge n.
49/1987 ovvero dell’art. 8 della legge n. 125/2014, deve avviare le
procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R
o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al
soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al
Soggetto gestore del Fondo di garanzia, l’intimazione del pagamento
dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale
residuo e interessi di mora.
4. Per data di inadempimento si intende la data della seconda
rata scaduta e non pagata relativamente ai finanziamenti agevolati
concessi ai sensi dell’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell’art.
27 della legge n. 125/2014.
5. Per inadempimento si intende il verificarsi di uno o piu’ dei
seguenti eventi:
l’obbligato e’ in ritardo di oltre centottanta giorni su
qualsiasi obbligazione derivante dal credito;
l’obbligato ha presentato istanza di fallimento o procedura
analoga di protezione dai creditori;
e’ accertato che l’obbligato non onorera’ in pieno il proprio
debito (capitale, interessi o commissioni).
Titolo 2
Attivazione della Garanzia
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di avvio delle procedure
di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi
dovuti da parte dei soggetti beneficiari, il Soggetto gestore del
Fondo rotativo di cui all’art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero
all’art. 8 della legge n. 125/2014, puo’ richiedere l’attivazione
della Garanzia al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. Sono
improcedibili e respinte d’ufficio dal Soggetto gestore del Fondo di
garanzia le richieste presentate prima del suddetto termine.
2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo
deve essere inviata al Soggetto gestore del Fondo di garanzia,
utilizzando apposito modulo di richiesta di attivazione del Fondo, da
inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC), entro
centoventi giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero. Il
mancato rispetto di tale termine e’ causa di inefficacia della
Garanzia del Fondo.
3. A pena di improcedibilita’, alla richiesta di attivazione del
Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di concessione del finanziamento;
b) copia del contratto di finanziamento;
c) una copia dell’atto di erogazione;
d) dichiarazione del Soggetto gestore del Fondo rotativo, che
attesti:
la data di inadempimento;
la data di avvio delle procedure di recupero del credito, con
indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
l’ammontare dell’esposizione, rilevato al sessantesimo giorno
successivo alla data di avvio delle procedure di recupero comprensivo
delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e
degli interessi contrattuali e di mora. Nel caso di procedure
concorsuali va considerato l’importo residuo non rimborsato all’atto
dell’attivazione della stessa procedura;
copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di
recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di
pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo).
4. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia puo’ richiedere
copia dell’eventuale documentazione di cui al punto 3 del presente
titolo 2 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o
ulteriori documenti in caso di necessita’ di chiarimenti, rettifiche
e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d’ufficio le
richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga
trasmessa entro due mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie
da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia.
5. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto
compatibili, le modalita’ previste per le richieste di ammissione
(titolo 2, capitolo 2).
6. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, acquisita dal
Soggetto gestore del Fondo rotativo la documentazione attestante il
mancato pagamento, provvede ad effettuare i calcoli relativamente
alla perdita da liquidare.
7. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione
completa, verificata l’efficacia della garanzia, il Soggetto gestore
del Fondo di garanzia sottopone i calcoli alla valutazione
all’Ufficio X DGCS del MAECI per l’approvazione del Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
8. A seguito dell’approvazione del citato Comitato, il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia liquida al Soggetto gestore del Fondo
rotativo le somme spettanti, nella misura massima deliberata dal
Comitato in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del
Fondo.
Capitolo VI
CONSISTENZA DEL FONDO,
VERSAMENTI E RENDICONTAZIONI
Titolo 1
La dotazione del Fondo di garanzia
1. Il Fondo di garanzia e’ finanziato a valere sulle risorse del
Fondo rotativo di cui all’art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero
all’art. 8 della legge n. 125/2014. La dotazione iniziale e’ pari a
10 milioni di euro. Tale importo, depositato in un conto corrente
dedicato, e’ gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia
previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne
i reciproci rapporti.
2. La liquidazione delle perdite, nonche’ la liquidazione finale
del Fondo, potra’ avvenire nei limiti delle disponibilita’ stesse del
Fondo.
3. La gestione del Fondo utilizza il meccanismo della leva
finanziaria ossia, a fronte delle garanzie concesse, il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia provvede ad effettuare un
accantonamento delle disponibilita’ del Fondo pari all’8%
dell’importo massimo garantito.
Titolo 2
La Commissione di accesso al Fondo di garanzia
1. Il soggetto beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di concessione della garanzia, deve versare al
Fondo, pena l’inefficacia, una commissione di accesso (fee di
entrata) «una tantum» calcolata in termini di percentuale
dell’importo garantito dal Fondo. La misura della commissione «una
tantum» e’ stabilita pari all’1% dell’importo garantito.
2. Il beneficiario deve versare la commissione sull’apposito
conto corrente dedicato gestito dal Soggetto gestore del Fondo di
garanzia.
3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia contabilizza la
commissione come incremento della consistenza del Fondo di garanzia.
4. L’incasso della commissione perfeziona la garanzia; viceversa,
il mancato pagamento nei termini previsti determina la decadenza
della stessa e il disimpegno dei fondi accantonati.
Titolo 3
Lo svincolo annuale delle somme garantite
1. A conclusione di ogni anno solare il Soggetto gestore del
Fondo di garanzia, relativamente ad ogni garanzia accordata,
acquisira’ dal Soggetto gestore del Fondo rotativo informazioni in
merito all’effettivo rientro delle rate sui finanziamenti agevolati
concessi ai sensi dell’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell’art.
27 della legge n. 125/2014.
2. Per tutte le rate risultate quietanzate, il Soggetto gestore
del Fondo di garanzia predisporra’ la richiesta di svincolo della
quota parte del Fondo accantonata e la sottoporra’ all’ufficio X DGCS
del MAECI per l’approvazione del Comitato direzionale per la
cooperazione allo sviluppo.
3. A seguito dell’approvazione del Comitato direzionale per la
cooperazione allo sviluppo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia
svincolera’ la quota parte del Fondo accantonata permettendo cosi’
l’effettuazione di ulteriori impegni sulla parte liberata.
Titolo 4
La rendicontazione del Fondo di garanzia
1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera’ alla
presentazione di due rendicontazioni annuali (al 30 giugno e al 31
dicembre) alle Amministrazioni competenti ed al Soggetto gestore del
Fondo rotativo. Dalle rendicontazioni dovranno risultare con
chiarezza i seguenti dati:
l’effettiva consistenza del Fondo di garanzia;
l’entita’ degli impegni effettuati nel periodo di riferimento;
l’entita’ degli impegni globalmente effettuati;
l’evidenza delle somme in entrata (commissioni di accesso);
l’evidenza delle somme in uscite (garanzia escussa);
la situazione delle richieste di attivazione della garanzia e
delle richieste di escussione;
i disimpegni effettuati relativi a: rate quietanzate e richieste
di accesso non perfezionate.
(1) Sono definite PMI le imprese classificate di dimensione micro,
piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1
al regolamento GBER.