CIPE: agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo

CIPE

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2015, la Delibera 20 febbraio 2015, con il Regolamento recante disposizioni operative del Fondo di garanzia per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo.

La Delibera approva il Regolamento recante  disposizioni  operative del Fondo di garanzia previsto dallo stesso art. 27  della  legge n. 125/2014 con riferimento alle operazioni di  concessione di crediti agevolati per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi  in  Paesi in via di sviluppo, già approvato dal Comitato  direzionale  per  la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e  della cooperazione internazionale con il parere  n.  17/2014.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista  la  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  recante  la  «Nuova
disciplina della cooperazione dell’Italia  con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo»;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, della predetta legge, che
stabilisce che  la  cooperazione  allo  sviluppo  e’  finalizzata  al
soddisfacimento  dei  bisogni  primari  e   in   primo   luogo   alla
salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare,  alla
valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio
ambientale,  all’attuazione  e  al  consolidamento  dei  processi  di
sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale  dei
Paesi in via di  sviluppo  e  deve  essere  altresi’  finalizzata  al
miglioramento  della  condizione  femminile  e  dell’infanzia  e   al
sostegno della promozione della donna;
Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n.  49/1987,  come
sostituito dall’art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  che,
a valere sul Fondo di rotazione di cui all’art. 6 della stessa  legge
n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese
italiane per assicurare il finanziamento della quota di  capitale  di
rischio, anche in forma anticipata, per la  costituzione  di  imprese
miste, nonche’ la concessione  di  crediti  agevolati  a  investitori
pubblici o  privati  o  a  organizzazioni  internazionali,  affinche’
finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in  via  di  sviluppo
(PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate  dal  CIPE
per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari;
Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n.  49/1987,
come sostituito dal citato  art.  7  del  decreto-legge  n.  69/2013,
prevede altresi’ che una quota del richiamato Fondo di  rotazione  di
cui all’art. 6 della medesima  legge,  possa  essere  destinata  alla
costituzione di un Fondo di  garanzia  per  prestiti  concessi  dagli
istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di
capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste;
Visto l’art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24  dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra
i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione  allo
sviluppo (CICS) cui erano inizialmente  demandate  le  competenze  in
materia di concessione dei citati crediti agevolati;
Visto  l’art.  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra  l’altro,  la
devoluzione al CIPE delle funzioni del soppresso CICS;
Vista la legge 11  agosto  2014,  n.  125,  recante  la  disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
Visto in particolare l’art. 27 della predetta legge n. 125/2014, il
quale, novellando l’art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987  (come
gia’ modificato dal decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla  legge
n. 98/2013), prevede, tra l’altro, che una quota del  Fondo  rotativo
di cui all’art. 8 della medesima legge,  istituito  presso  la  Cassa
depositi e prestiti S.p.a., possa essere destinata alla  costituzione
di un fondo di garanzia per i crediti agevolati  concessi  a  imprese
italiane per il finanziamento della quota di capitale di rischio  per
la costituzione di imprese miste in Paesi  partner,  con  particolare
riferimento alle piccole e medie imprese;
Considerato  che  lo  stesso  art.  27  prevede  che  il   Comitato
interministeriale  per  la  cooperazione  e   lo   sviluppo   (CICS),
nuovamente istituito dall’art. 15 della medesima legge  n.  125/2014,
individui i Paesi partner e stabilisca la quota  del  fondo  rotativo
che annualmente puo’ esser impiegata per le finalita’ di cui al comma
3 dell’art. 27 (concessione  di  crediti  agevolati),  i  criteri  di
selezione delle iniziative agevolate e le  condizioni  in  base  alle
quali possono essere concessi i crediti;
Considerato altresi’ che  il  comma  5  dell’art.  27  prevede  che
all’istituto gestore del fondo di  cui  all’art.  8  siano  affidate,
tramite convenzione stipulata dal  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze (MEF), l’erogazione e la gestione dei crediti,  ciascuno  dei
quali e’ valutato dalla istituenda Agenzia per la  cooperazione  allo
sviluppo, di cui all’art. 17 della legge n. 125/2014,  congiuntamente
all’istituto valutatore;
Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2013, n. 56 (Gazzetta
Ufficiale  n.  51/2014),  recante  il  nuovo   regolamento   per   le
agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in  via  di
sviluppo previste dall’art. 7 della citata legge n. 49/1987;
Vista la nota  del  Vice  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale n. 266342 del 1° dicembre  2014,  con  la
quale viene sottoposta  all’esame  di  questo  Comitato  la  proposta
concernente l’adozione del regolamento relativo al Fondo di  garanzia
per la concessione di crediti agevolati  alle  imprese  italiane  che
costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi  dell’art.  27
della predetta legge n. 125/2014;
Tenuto conto che sulla detta proposta di regolamento di  attuazione
del Fondo di garanzia il Comitato  direzionale  per  la  cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale ha espresso il proprio parere  favorevole  in  data  7
ottobre 2014 (parere n. 17), confermando – a seguito alle intervenute
modifiche normative di cui alla richiamata legge  n.  125/2014  –  il
parere precedentemente espresso in data 26  giugno  2014  (parere  n.
11);
Considerato che,  sulla  base  del  citato  regolamento,  risultano
ammissibili alla garanzia esclusivamente  le  operazioni  finalizzate
alla partecipazione di imprese italiane al  capitale  di  rischio  di
nuove imprese miste ovvero all’aumento di capitale in  imprese  miste
sottoscritto da imprese italiane e  finalizzato  alla  riabilitazione
e/o ampliamento di imprese preesistenti e considerato altresi’ che  i
cosiddetti  «Paesi  partner»,  in  cui  operano  tali  imprese,  sono
individuati sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
Paesi  HIPC  (Heavily  indebted  poor  countries  –  Paesi   poveri
altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);
Paesi annualmente individuati dalla Banca mondiale  come  «low  and
middle income countries» (Paesi a basso/medio reddito);
Paesi individuati come prioritari dalla  Direzione  generale  della
cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base dei documenti  relativi
alla  programmazione  annuale  e  pluriennale  delle   attivita’   di
cooperazione allo sviluppo e relative linee guida;
Considerato inoltre, con riferimento  all’entita’  della  garanzia,
che il regolamento in esame prevede che la percentuale  di  copertura
del Fondo di garanzia tenga conto della tipologia di impresa  cui  la
stessa garanzia e’  rivolta,  ed  in  particolare  sia  pari  al  60%
dell’ammontare  del  finanziamento  agevolato   ottenuto   ai   sensi
dell’art. 27 della  legge  n.  125/2014  per  le  imprese  di  grandi
dimensioni e all’80% dell’ammontare  del  finanziamento  ottenuto  ai
sensi del medesimo articolo per le Piccole e medie imprese (PMI);
Considerato  altresi’,  che,  sulla  base   del   regolamento,   la
consistenza iniziale del Fondo di garanzia e’ pari a  10  milioni  di
euro, con possibilita’ che nel suo utilizzo sia applicato il concetto
della leva  finanziaria  ossia  che,  a  fronte  di  ogni  operazione
garantita, possa essere  effettuato  un  accantonamento  pari  all’8%
dell’importo massimo garantito;
Considerato infine  che  il  regolamento  contiene  numerose  altre
disposizioni per l’operativita’ e il  funzionamento  della  garanzia,
tra cui quelle concernenti le  procedure  per  la  concessione  della
garanzia, i criteri di valutazione per l’ammissione alla  garanzia  e
di valutazione economico-finanziaria  delle  singole  iniziative,  le
cause di inefficacia della garanzia e di revoca dell’agevolazione, la
procedura   di   attivazione   della    garanzia    al    verificarsi
dell’insolvenza   dell’impresa   beneficiaria    del    finanziamento
agevolato, gli oneri di rendicontazione annuale da parte del soggetto
gestore del Fondo di garanzia;
Tenuto conto che il Comitato interministeriale per la  cooperazione
e lo sviluppo (CICS) – di cui  l’art.  15  della  legge  n.  125/2014
prevede l’istituzione – non risulta ad  oggi  costituito  e  ritenuto
pertanto che nelle more della piena  operativita’  della  legge,  tra
l’altro subordinata al completamento delle procedure di cui  all’art.
17 e ai termini di cui all’art. 31 della stessa, quanto previsto  con
riferimento al CICS e alle  relative  competenze  e  attivita’  debba
essere assolto da questo Comitato, ai sensi  del  richiamato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 373/1994 ad oggi vigente,  che  ha
devoluto a questo Comitato le funzioni del gia’ soppresso CICS;
Ritenuto pertanto di poter accogliere  la  proposta  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e  di  dover
adottare la presente delibera concernente il regolamento relativo  al
Fondo di garanzia  per  la  concessione  di  crediti  agevolati  alle
imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai
sensi dell’art. 27 della stessa legge n. 125/2014, che  ha  novellato
l’art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987,  come  gia’  modificato
dal decreto legge n. 69/2013;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la odierna nota DIPE n. 839-P predisposta congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell’economia e delle finanze e posta a base  della  presente  seduta
del Comitato;
Su  proposta  del  Vice  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale;

Delibera:

Ai sensi  dell’art.  27  della  legge  n.  125/2014  richiamata  in
premessa, che ha novellato l’art. 7  della  legge  n.  49/1987  (gia’
modificato dal citato art. 7 del decreto legge n. 69/2013), relativo,
tra  l’altro,  alla  concessione  di   crediti   agevolati   per   il
finanziamento di imprese miste da realizzarsi  in  Paesi  in  via  di
sviluppo, e’ approvato l’allegato regolamento, che costituisce  parte
integrante della presente delibera,  recante  disposizioni  operative
del Fondo di garanzia previsto dallo stesso art. 27  della  legge  n.
125/2014 con riferimento alle  dette  operazioni  di  concessione  di
crediti agevolati e gia’ approvato dal Comitato  direzionale  per  la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale con il parere  n.  17/2014  di  cui  alle
premesse.
Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: Renzi
Il segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n. 1168

 

Allegato 1

 

Capitolo I
LA GARANZIA

Titolo 1
Caratteristiche e soggetti beneficiari

1.  La  Garanzia  e’   diretta,   determinata,   irrevocabile   e
incondizionata.
2. Sono ammissibili alla garanzia  le  operazioni  a  valere  sul
Fondo di rotazione di cui all’art. 7 della legge  n.  49/1987  ovvero
all’art. 27 della legge n. 125/2014, finalizzate esclusivamente:
alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di
nuove imprese miste;
all’aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da  imprese
italiane e finalizzato alla  riabilitazione  e/o  all’ampliamento  di
imprese preesistenti.
3. Il Fondo  di  garanzia  garantira’  le  imprese  italiane  che
realizzeranno investimenti nei seguenti ambiti:
industria,  agricoltura,  allevamento,  pesca  ed  attivita’   di
trasformazione dei loro prodotti;
artigianato;
servizi locali di pubblico interesse  nei  settori  dell’energia,
delle comunicazioni, dell’acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
micro  finanza,  servizi  di  microimprenditorialita’,  commercio
locale, commercio equo solidale, turismo sostenibile;
tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
fornitura di servizi medici di pubblica utilita’ e produzione  di
medicinali;
formazione professionale ed educazione.
4. I soggetti  beneficiari,  alla  data  di  presentazione  della
domanda ai sensi del capitolo II, titolo 1, devono:
essere iscritti nel registro delle imprese, istituito  presso  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
sul territorio nazionale ovvero iscritti al registro delle imprese di
pesca;
possedere almeno il 20% del capitale sociale dell’impresa mista;
essere  attivi  da  almeno  tre  anni  nello  stesso  settore  di
attivita’ dell’impresa mista;
essere  valutati  economicamente  e  finanziariamente  sani   dal
gestore del Fondo di garanzia sulla base  dei  criteri  contenuti  al
capitolo 3, titolo 3, delle presenti disposizioni operative.

Titolo 2
Percentuali di copertura della garanzia

1. La Garanzia puo’ essere  concessa  fino  alla  misura  massima
dell’80%  dell’ammontare  del  finanziamento   agevolato   ai   sensi
dell’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell’art. 27 della legge n.
125/2014 a favore delle piccole e medie imprese (1) (PMI).
2. La Garanzia puo’ essere concessa fino alla misura massima  del
60% dell’ammontare del finanziamento agevolato ai sensi  dell’art.  7
della legge n. 49/1987 ovvero dell’art. 27 della legge n. 125/2014  a
favore delle imprese di grandi dimensioni.

Titolo 3
Copertura geografica

1.  Il  Fondo  di  garanzia  sostiene  le  imprese  italiane  che
acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste,  nuove  o
gia’ esistenti, da realizzarsi con la partecipazione  di  investitori
pubblici o privati locali in determinati Paesi  in  via  di  sviluppo
(PVS), quali:
Paesi HIPC  (Heavily  indebted  poor  countries  –  Paesi  poveri
altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);
Paesi individuati annualmente dalla Banca mondiale come «low  and
lower middle income» (Paesi a basso/medio reddito);
Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale per la
cooperazione  allo  sviluppo  (DGCS)  in  base  ai  documenti   sulla
programmazione annuale e pluriennale delle attivita’ di  cooperazione
allo sviluppo e relative linee guida.

Capitolo II
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA

Titolo 1
Modalita’ di richiesta di ammissione all’intervento del Fondo

1. La richiesta di ammissione puo’ pervenire al  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)  –  DGCS  –
Ufficio X, contestualmente alla richiesta di finanziamento  agevolato
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell’art. 27 della
legge n. 125/2014 (richiesta contestuale).
In tal caso, il soggetto beneficiario, al termine delle  previste
procedure  e  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti   otterra’   sia
l’ammissione al finanziamento sia allo schema di garanzia.
2. E’ consentito  presentare  la  richiesta  di  ammissione  alla
garanzia successivamente alla domanda di finanziamento  agevolato  ai
sensi della normativa sopracitata (richiesta successiva).
In  tal  caso  il  soggetto  beneficiario  deve  trasmettere   al
MAECI-DGCS  –  Ufficio  X,  la  domanda  di  finanziamento  agevolato
manifestando la volonta’ di accedere anche alle agevolazioni  di  cui
al Fondo di garanzia. Successivamente all’ottenimento della  delibera
di concessione del finanziamento agevolato, il soggetto  beneficiario
deve indirizzare  direttamente  al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di
garanzia la richiesta di ammissione alla garanzia  entro  il  termine
ultimo  di  sei  mesi  dalla  data  di  delibera  del   finanziamento
agevolato. Sono improcedibili  le  richieste  pervenute  al  Soggetto
gestore del Fondo di garanzia oltre il suddetto termine.
3. La richiesta di ammissione al Fondo di  garanzia  deve  essere
inoltrata utilizzando apposito modulo di domanda, da inviare mediante
Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R.
4. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua  parte,
debitamente  sottoscritto  ed   accompagnato   dalla   documentazione
richiesta, pena l’inammissibilita’ della domanda stessa.
5. Non possono essere concesse garanzie in favore di imprese  che
controllino o siano controllate da impresa  gia’  beneficiaria  delle
garanzie del Fondo  per  un’esposizione  complessiva  del  Fondo  nei
confronti delle predette societa’  superiore  al  10%  dell’ammontare
complessivo delle garanzie concesse a valere sul Fondo. Nella  stessa
percentuale non possono essere concesse garanzie in favore di impresa
che, pur non versando in situazione di controllo diretto con  impresa
gia’ beneficiaria delle garanzie del Fondo, sia unitamente  a  questa
controllata da altra impresa.

Titolo 2
Procedimento di ammissione alla garanzia

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia assegna alle domande
un numero  di  posizione  identificativo  e  comunica  mediate  Posta
elettronica certificata (PEC) ai soggetti beneficiari  finali,  entro
quindici giorni lavorativi  decorrenti  dall’arrivo  delle  richieste
presso il Soggetto gestore stesso, il numero di posizione assegnato e
il   responsabile   dell’unita’    organizzativa    competente    per
l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilita’.
2. Ai fini dell’assegnazione del numero di posizione  progressivo
delle richieste, sara’ presa in considerazione  la  data  in  cui  le
medesime sono pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. La
documentazione ricevuta dal Soggetto gestore dopo  le  ore  17,00  si
considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I  termini
di scadenza che cadono in un  giorno  di  chiusura  degli  uffici  si
considerano automaticamente  prorogati  al  primo  giorno  lavorativo
successivo. Se le  richieste  di  agevolazione  sono  superiori  alla
dotazione del Fondo di garanzia, si soddisfano le richieste pervenute
nell’ordine cronologico fino ad esaurimento della capienza del Fondo.
3.  Il  Soggetto  gestore  del  Fondo   di   garanzia   controlla
l’ammissibilita’ formale e procede alla valutazione  delle  richieste
di garanzia sulla base  dei  criteri  di  ammissibilita’  di  cui  al
capitolo III delle presenti Disposizioni operative. Nel caso  in  cui
l’istruttoria si concluda con esito  positivo,  il  Soggetto  gestore
predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera e  la
sottopone  all’Ufficio  X  DGCS  del  MAECI  per  l’approvazione  del
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
4. Le richieste sono respinte d’ufficio qualora si verifichi  una
o piu’ cause di improcedibilita’ di cui al successivo titolo 4.
5. Il Soggetto gestore del  Fondo  di  garanzia  comunica,  entro
dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Direzionale per
la cooperazione allo sviluppo, all’impresa richiedente mediante Posta
elettronica certificata (PEC) l’ammissione ovvero la  non  ammissione
all’intervento del Fondo, con le  motivazioni  che  hanno  indotto  a
ritenere inammissibile la richiesta.
6. L’ammissione all’intervento del Fondo e’ soggetta alla vigente
normativa antimafia.
7.  L’ammissione  all’intervento  del  Fondo  e’  deliberata  dal
Comitato   direzionale   per   la    cooperazione    allo    sviluppo
subordinatamente all’esistenza di disponibilita’ impegnabili a carico
del Fondo.
8. Sulla quota di finanziamento  garantita  dal  Fondo  non  puo’
essere  acquisita  alcuna  altra  garanzia  reale,   assicurativa   e
bancaria.  Sulla  parte  residua  del  finanziamento  possono  essere
acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, quali fidejussioni;
pegno; ipoteca o altre idonee garanzie.

Titolo 3
Integrazioni nel corso del procedimento istruttorio

1. Il Soggetto gestore del Fondo di  garanzia,  nel  corso  della
fase istruttoria, puo’ fare richiesta  di  chiarimenti,  precisazioni
e/o eventuali rettifiche necessari ai fini dell’istruttoria stessa, a
mezzo Posta elettronica certificata (PEC).
2. Le risposte alle richieste di cui al punto  precedente  devono
essere inoltrate, a  mezzo  Posta  elettronica  certificata  o  posta
raccomandata A/R, entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della comunicazione del Soggetto  gestore  del  Fondo  di
garanzia.
3. L’istruttoria si  conclude  con  la  decadenza  della  domanda
oggetto delle sopraindicate richieste in caso di mancato invio  delle
risposte, entro il citato termine di trenta giorni.

Titolo 4
Cause di improcedibilita’ della richiesta di ammissione

1. Sono improcedibili e respinte d’ufficio dal  Soggetto  gestore
le richieste di Garanzia presentate:
non accompagnate dalla documentazione richiesta;
non sottoscritte con  timbro  e/o  firma  autografa/digitale  del
legale rappresentante del soggetto beneficiario;
oltre sei mesi dalla data di  delibera,  da  parte  del  soggetto
beneficiario,  dell’operazione  finanziaria  per   la   quale   viene
richiesta l’ammissione alla Garanzia;
da parte di soggetti beneficiari finali:
a) diversi da quelli individuati nel titolo 1, capitolo  1  delle
presenti disposizioni operative;
b) operanti in settori economici diversi da quelli  indicati  nel
titolo 1, capitolo 1 delle presenti disposizioni operative;
c) la cui sede legale non sia ubicata sul territorio nazionale.

Titolo 5
Delibera di ammissione alla Garanzia del Fondo

1. Valutata positivamente la richiesta di ammissione al Fondo  di
garanzia, il Soggetto gestore predispone la relazione istruttoria con
la proposta di  delibera  completa  dei  dati  e  delle  informazioni
contenute nel modulo di cui al titolo  1,  capitolo  2  del  presente
regolamento.
2. La proposta di delibera viene presentata dal Soggetto  gestore
del Fondo di garanzia all’Ufficio X DGCS del MAECI per la  successiva
approvazione  del  Comitato  direzionale  per  la  cooperazione  allo
sviluppo,  nel  rispetto  dell’ordine  cronologico  di  arrivo  della
richiesta  entro  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della
richiesta, salvo interruzioni per eventuali chiarimenti/integrazioni.
L’Ufficio  X-DGCS  del  MAECI  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento del parere da parte del gestore,  sottopone  l’operazione
al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
3. La garanzia viene decretata con apposito atto  dal  MEF  entro
trenta giorni dalla data di delibera del Comitato  direzionale  e  il
Soggetto  gestore  del  Fondo  di  garanzia   provvedera’   a   darne
comunicazione al beneficiario tramite Posta  elettronica  certificata
(PEC) e al Soggetto gestore del Fondo  rotativo  di  cui  all’art.  6
della legge n. 49/1987 ovvero all’art. 8  della  legge  n.  125/2014,
corredata da  apposita  nota  esplicativa  di  tutte  le  clausole  e
condizioni.
4. La Garanzia non puo’ avere una durata superiore rispetto  alla
durata dell’operazione finanziaria garantita.

Titolo 6
Comunicazioni successive alla concessione
della garanzia e richieste di conferma

1. I soggetti beneficiari devono comunicare al  Soggetto  gestore
del  Fondo  di  garanzia  eventuali  variazioni   della   titolarita’
dell’operazione, nonche’ ogni altro fatto ritenuto rilevante ai  fini
della  permanenza  dei  requisiti   soggettivi   ed   oggettivi   per
l’ammissione alla  garanzia.  La  mancata  comunicazione  al  gestore
comporta l’inefficacia della garanzia.
2. La suddetta comunicazione deve essere recapitata  al  Soggetto
gestore del Fondo di garanzia utilizzando apposito modulo da  inviare
mediante Posta elettronica certificata  (PEC)  o  posta  raccomandata
A/R.
3.  I  soggetti  beneficiari  devono  presentare,   a   pena   di
inefficacia, apposita richiesta di conferma della Garanzia qualora si
verifichino  eventi  che  comportano  una  modifica   dei   requisiti
soggettivi o oggettivi sulla base dei  quali  e’  stata  concessa  la
Garanzia. In particolare, la richiesta  di  conferma  della  garanzia
deve essere presentata:
a)  in  caso  di  variazione  delle  finalita’  di   investimento
inizialmente previste;
b) in tutti i casi in cui un nuovo  soggetto  succeda,  a  titolo
particolare    o    universale,    nelle    obbligazioni    derivanti
dall’operazione  garantita.  Il  gestore  valuta  in  capo  al  nuovo
soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi previsti per l’ammissione alla  Garanzia.  Contestualmente
alla richiesta di conferma della garanzia, il  soggetto  beneficiario
deve inoltrare:
documentazione  attestante  il  trasferimento  della  titolarita’
dell’operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale;
«scoring» calcolato sugli ultimi due bilanci  approvati  e  sulla
situazione  economico  finanziaria  aggiornata  del  nuovo   soggetto
beneficiario finale.
4. A tutte le richieste di conferma della garanzia  si  applicano
le modalita’ previste dal titolo  2  del  presente  capitolo  per  le
richieste di ammissione. La conferma della garanzia e’ deliberata dal
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

Titolo 7
Rinuncia alla Garanzia

1. Nel caso in cui il soggetto beneficiario rinunci alla Garanzia
gia’ concessa, non  e’  consentito  il  successivo  ripristino  della
garanzia del Fondo. Il  soggetto  beneficiario,  qualora  necessario,
deve presentare pertanto  una  nuova  richiesta  di  ammissione  alla
garanzia.

Titolo 8
Controlli

1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale (MAECI), Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo, stabilisce le modalita’ di svolgimento  delle  verifiche  e
dei controlli da parte del Soggetto gestore del  Fondo  di  garanzia,
specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione
dei fondi alle finalita’ previste. A tal fine dovranno essere  svolti
controlli a campione almeno per il 10% delle operazioni garantite.

Capitolo III
CRITERI DI VALUTAZIONE
PER L’AMMISSIONI ALLA GARANZIA

Titolo 1
Criteri di valutazione applicati
dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia

1.  Il  Soggetto  gestore  del  Fondo   di   garanzia   controlla
l’ammissibilita’ formale e procede alla valutazione  delle  richieste
di garanzia sulla base  dei  criteri  di  ammissibilita’  di  seguito
evidenziati:
a) verifica della documentazione  prevista  dalla  normativa  per
accedere al Fondo e dei requisiti soggettivi;
b)  valutazione  economico-finanziaria  dell’intervento  e  della
validita’ del business plan aziendale.

Titolo 2
Verifica della documentazione prevista dalla normativa
per accedere al fondo e dei requisiti soggettivi

1.  Il  Soggetto  gestore  del   Fondo   di   garanzia   effettua
l’istruttoria verificando la:
corretta    compilazione    della    domanda    di     ammissione
all’agevolazione;
completezza   documentale    della    domanda    di    ammissione
all’agevolazione, con tutti i suoi allegati correttamente compilati;
presenza dei requisiti soggettivi con particolare riferimento  ai
soggetti beneficiari e ai settori merceologici.
2. Nel caso di esito negativo della  verifica,  la  richiesta  di
ammissione risulta improcedibile. Il Soggetto gestore  del  Fondo  di
garanzia, dopo aver dato notizia  all’Ufficio  X  –  DGCS  del  MAECI
mediante  la  predisposizione  di  un  elenco   riepilogativo   delle
operazioni con le relative cause di esclusione, rigetta la richiesta.
3. In caso di dubbio in merito alla  documentazione  esibita  e/o
alla presenza dei requisiti soggettivi, il Soggetto gestore del Fondo
di garanzia richiede integrazioni al soggetto beneficiario.

Titolo 3
Valutazione economico-finanziaria dell’intervento
e la validita’ del business plan aziendale

1. La garanzia potra’ essere rilasciata solo nei confronti  delle
imprese finanziariamente ed economicamente sane, ritenute tali  sulla
base dei criteri riportati di seguito.
2. La valutazione verra’  effettuata  dal  Soggetto  gestore  del
Fondo di garanzia su quattro  indici  calcolati  sui  dati  contabili
riportati  negli  ultimi  due  bilanci  dell’impresa.   Tali   indici
evidenziano rispettivamente:
a) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
b) l’indipendenza finanziaria;
c) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
d) la percentuale  di  liquidita’  generata  dalla  gestione  sul
totale attivo.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il punteggio  e  il  relativo  livello  assegnato  determineranno
l’inserimento  dell’impresa  in  una  fascia  di  valutazione  e   la
conseguente ammissione o esclusione dalla agevolazione:
Fascia «1»: proposta positiva trasmessa all’Ufficio X – DGCS  del
MAECI per il successivo  passaggio  al  Comitato  direzionale  previa
valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash  flow
dell’impresa;
Fascia «2»: da valutare caso per caso sulla base:
della situazione di bilancio aggiornata a data recente;
del bilancio previsionale almeno triennale  con  indicazione  dei
valori previsti per gli indici;
dell’eventuale progetto di investimento;
del  rapporto  tra  ammontare  del  finanziamento  e  cash   flow
dell’impresa;
delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;
del portafoglio ordini;
di una relazione del soggetto beneficiario contenente le  proprie
valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;
di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;
di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa;
del rapporto: attivo circolante – rimanenze / passivo circolante;
Fascia «3»: proposta negativa trasmessa all’Ufficio X DGCS  del
MAECI per il successivo passaggio al Comitato direzionale.
3. Si precisa che per le  imprese  in  contabilita’  semplificata
sara’ previsto l’obbligo di produrre le  informazioni  necessarie  ad
effettuare il  calcolo  dello  scoring  secondo  le  modalita’  sopra
riportate. A titolo esemplificativo:
dichiarazioni fiscali (modello «Unico») presentate dall’impresa;
l’importo degli  oneri  finanziari  (come  differenza  tra  oneri
finanziari e proventi finanziari) che  deve  risultare  da  documenti
contabili dell’impresa.
4. Indipendentemente dalla tipologia di contabilita’  adottata  e
dalla appartenenza alla fascia 1 o 2 del punto  di  cui  al  presente
titolo, il Soggetto gestore del  Fondo  di  garanzia  si  riserva  la
facolta’  di  richiedere  nella   fase   di   istruttoria   eventuali
informazioni aggiuntive al fine di valutare la  situazione  economica
dell’impresa (ad esempio, il  rapporto  tra  l’ammontare  della  rata
ipotetica annuale e il  cash  flow  dell’impresa,  la  situazione  di
bilancio aggiornata a data recente, l’andamento del fatturato  e  del
risultato d’esercizio, il rapporto tra il  passivo  circolante  e  il
fatturato, il rapporto tra il Margine operativo  lordo  –  MOL  e  il
fatturato e tra utile d’esercizio e fatturato.

Capitolo IV
CAUSE DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA
E REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Titolo 1
Cause e procedimento di inefficacia della garanzia

1.  Fatti  salvi  gli  ulteriori  casi  indicati  nelle  presenti
Disposizioni operative, la Garanzia e’ inefficace:
a) qualora il soggetto beneficiario  non  comunichi  al  Soggetto
gestore  del  Fondo  di   garanzia   variazioni   della   titolarita’
dell’operazione nonche’ ogni altro fatto ritenuto rilevante  ai  fini
della  permanenza  dei  requisiti   soggettivi   ed   oggettivi   per
l’ammissione alla garanzia;
b) nel caso di mancato pagamento, ovvero  in  caso  di  pagamento
oltre i termini previsti al capitolo 6, titolo 2 della commissione di
accesso;
c)  nel  caso  in  cui  siano  state  acquisite  garanzie  reali,
assicurative e bancarie sulla quota gia’ garantita dal Fondo.
2. Ai sensi della legge 4  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni e integrazioni, rilevata la  circostanza  che  potrebbe
dar luogo  alla  inefficacia  della  Garanzia,  il  Soggetto  gestore
comunica  al  soggetto   beneficiario   tramite   Posta   elettronica
certificata (PEC) e per conoscenza  al  soggetto  gestore  del  Fondo
rotativo, l’avvio del relativo procedimento e assegna ai  destinatari
della comunicazione un termine  di  trenta  giorni,  dalla  ricezione
della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di trenta  giorni,  gli  interessati
possono  presentare  al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di   garanzia
eventuali controdeduzioni  e/o  ogni  altra  documentazione  ritenuta
idonea,  mediante  Posta  elettronica  certificata  (PEC)   o   posta
raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della
data dell’invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il  Soggetto
gestore del Fondo di garanzia esaminate le eventuali  controdeduzioni
e/o ogni altra  documentazione  prodotta,  puo’  acquisire  ulteriori
elementi  di  giudizio  e,  se  opportuno,   formulare   osservazioni
conclusive in merito.
4.  Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  avvio   del
procedimento,  esaminate  le  risultanze  istruttorie,  il   Comitato
direzionale  per  la  cooperazione  allo   sviluppo   delibera,   con
provvedimento   motivato   l’inefficacia   della   garanzia    ovvero
l’estinzione  del  procedimento  qualora  non   ritenga   fondati   o
sufficienti i motivi che hanno portato  all’avvio  dello  stesso.  Il
Soggetto gestore  del  Fondo  di  garanzia  comunica  a  mezzo  Posta
elettronica certificata (PEC) ai soggetti interessati i provvedimenti
adottati.

Titolo 2
Cause e procedimento di revoca della concessione dell’agevolazione

1. Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia avvia il  procedimento
di revoca  della  concessione  dell’agevolazione  nei  confronti  del
soggetto beneficiario qualora quest’ultimo abbia compilato il  modulo
di domanda di cui al titolo 1 del capitolo  2  sulla  base  di  dati,
notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, fatte salve le
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Rilevata la circostanza che potrebbe  dar  luogo  alla  revoca
della concessione dell’agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di
garanzia comunica al soggetto beneficiario tramite Posta  elettronica
certificata (PEC) e per conoscenza  al  Soggetto  gestore  del  Fondo
rotativo di cui all’art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero  all’art.  8
della legge n.  125/2014,  l’avvio  del  procedimento  di  revoca  ed
assegna al destinatario della  comunicazione  un  termine  di  trenta
giorni, decorrente dalla ricezione della  comunicazione  stessa,  per
presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine,  gli
interessati possono presentare  al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di
garanzia  controdeduzioni  e/o  ogni  altra  documentazione  ritenuta
idonea, mediante spedizione a  mezzo  Posta  elettronica  certificata
(PEC) o posta raccomandata A/R, con avviso di  ricevimento.  Ai  fini
della prova della data  dell’invio  fa  fede  il  timbro  postale  di
spedizione. Il Soggetto gestore esaminate le controdeduzioni  e  ogni
altra documentazione prodotta, puo’ acquisire ulteriori  elementi  di
giudizio  e,  se  opportuno,  formulare  osservazioni  conclusive  in
merito.
3. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del
procedimento di  revoca,  esaminate  le  risultanze  istruttorie,  il
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera,  con
provvedimento motivato, la revoca dell’intervento ovvero l’estinzione
del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti  i  motivi
che hanno portato all’avvio dello stesso.  Il  Soggetto  gestore  del
Fondo di garanzia comunica, a mezzo PEC, ai  soggetti  interessati  i
provvedimenti adottati.
4. In caso di  revoca  della  concessione  dell’agevolazione,  il
Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera’ al recupero  degli
eventuali importi dovuti dal soggetto beneficiario, maggiorati  delle
eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalita’  stabilite
dall’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Capitolo V
LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Titolo 1
Definizioni

1.  La  Garanzia  e’   diretta,   determinata,   irrevocabile   e
incondizionata.  Come  tale,  essa   potra’   essere   immediatamente
escutibile al verificarsi dell’insolvenza  dell’impresa  beneficiaria
del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell’art. 7 della legge
n. 49/1987 ovvero dell’art. 27 della legge n. 125/2014.
2. L’obbligazione del Fondo di garanzia si riferisce  alla  parte
del  finanziamento  agevolato  concesso  ai  sensi   della   predetta
normativa, che  non  e’  stata  rimborsata  fino  al  limite  massimo
dell’80%.
3.  In  caso  di  inadempimento  del  soggetto  beneficiario,  il
Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all’art. 6 della legge  n.
49/1987 ovvero dell’art. 8 della legge n. 125/2014, deve  avviare  le
procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata  A/R
o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di  invio,  al
soggetto beneficiario  finale  inadempiente  e,  per  conoscenza,  al
Soggetto gestore del Fondo di garanzia, l’intimazione  del  pagamento
dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti,  capitale
residuo e interessi di mora.
4. Per data di inadempimento si intende  la  data  della  seconda
rata scaduta e non pagata relativamente  ai  finanziamenti  agevolati
concessi ai sensi dell’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell’art.
27 della legge n. 125/2014.
5. Per inadempimento si intende il verificarsi di uno o piu’  dei
seguenti eventi:
l’obbligato  e’  in  ritardo  di  oltre  centottanta  giorni   su
qualsiasi obbligazione derivante dal credito;
l’obbligato ha  presentato  istanza  di  fallimento  o  procedura
analoga di protezione dai creditori;
e’ accertato che l’obbligato non onorera’  in  pieno  il  proprio
debito (capitale, interessi o commissioni).

Titolo 2
Attivazione della Garanzia

1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di avvio delle  procedure
di recupero senza che sia  intervenuto  il  pagamento  degli  importi
dovuti da parte dei soggetti beneficiari,  il  Soggetto  gestore  del
Fondo rotativo di cui  all’art.  6  della  legge  n.  49/1987  ovvero
all’art. 8 della legge n.  125/2014,  puo’  richiedere  l’attivazione
della Garanzia al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di  garanzia.  Sono
improcedibili e respinte d’ufficio dal Soggetto gestore del Fondo  di
garanzia le richieste presentate prima del suddetto termine.
2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione  del  Fondo
deve essere inviata  al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di  garanzia,
utilizzando apposito modulo di richiesta di attivazione del Fondo, da
inviare  mediante  Posta   elettronica   certificata   (PEC),   entro
centoventi giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero. Il
mancato rispetto di  tale  termine  e’  causa  di  inefficacia  della
Garanzia del Fondo.
3. A pena di improcedibilita’, alla richiesta di attivazione  del
Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di concessione del finanziamento;
b) copia del contratto di finanziamento;
c) una copia dell’atto di erogazione;
d) dichiarazione del Soggetto gestore  del  Fondo  rotativo,  che
attesti:
la data di inadempimento;
la data di avvio delle procedure di  recupero  del  credito,  con
indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
l’ammontare dell’esposizione,  rilevato  al  sessantesimo  giorno
successivo alla data di avvio delle procedure di recupero comprensivo
delle rate o canoni scaduti e non  pagati,  del  capitale  residuo  e
degli interessi  contrattuali  e  di  mora.  Nel  caso  di  procedure
concorsuali va considerato l’importo residuo non rimborsato  all’atto
dell’attivazione della stessa procedura;
copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di
recupero (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  diffida  di
pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo).
4. Il Soggetto gestore del  Fondo  di  garanzia  puo’  richiedere
copia dell’eventuale documentazione di cui al punto  3  del  presente
titolo 2 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione,  o
ulteriori documenti in caso di necessita’ di chiarimenti,  rettifiche
e/o  integrazioni.  Sono  improcedibili  e  decadono   d’ufficio   le
richieste di attivazione per le quali  la  documentazione  non  venga
trasmessa entro due mesi dalla ricezione delle richieste  istruttorie
da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia.
5. Alle  richieste  di  liquidazione  si  applicano,  per  quanto
compatibili, le modalita’ previste per  le  richieste  di  ammissione
(titolo 2, capitolo 2).
6. Il Soggetto gestore  del  Fondo  di  garanzia,  acquisita  dal
Soggetto gestore del Fondo rotativo la documentazione  attestante  il
mancato pagamento, provvede ad  effettuare  i  calcoli  relativamente
alla perdita da liquidare.
7. Entro novanta  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione
completa, verificata l’efficacia della garanzia, il Soggetto  gestore
del  Fondo  di  garanzia  sottopone  i   calcoli   alla   valutazione
all’Ufficio  X  DGCS  del  MAECI  per  l’approvazione  del   Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
8. A seguito dell’approvazione del citato Comitato,  il  Soggetto
gestore del Fondo di garanzia liquida al Soggetto gestore  del  Fondo
rotativo le somme spettanti,  nella  misura  massima  deliberata  dal
Comitato in sede di  ammissione  dell’operazione  all’intervento  del
Fondo.

Capitolo VI
CONSISTENZA DEL FONDO,
VERSAMENTI E RENDICONTAZIONI

Titolo 1
La dotazione del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia e’ finanziato a valere sulle risorse  del
Fondo rotativo di cui  all’art.  6  della  legge  n.  49/1987  ovvero
all’art. 8 della legge n. 125/2014. La dotazione iniziale e’  pari  a
10 milioni di euro. Tale importo, depositato  in  un  conto  corrente
dedicato, e’ gestito dal  Soggetto  gestore  del  Fondo  di  garanzia
previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne
i reciproci rapporti.
2. La liquidazione delle perdite, nonche’ la liquidazione  finale
del Fondo, potra’ avvenire nei limiti delle disponibilita’ stesse del
Fondo.
3. La gestione  del  Fondo  utilizza  il  meccanismo  della  leva
finanziaria ossia, a fronte  delle  garanzie  concesse,  il  Soggetto
gestore  del  Fondo   di   garanzia   provvede   ad   effettuare   un
accantonamento   delle   disponibilita’   del   Fondo   pari   all’8%
dell’importo massimo garantito.

Titolo 2
La Commissione di accesso al Fondo di garanzia

1. Il soggetto beneficiario, entro trenta giorni dal  ricevimento
della comunicazione di concessione della garanzia,  deve  versare  al
Fondo,  pena  l’inefficacia,  una  commissione  di  accesso  (fee  di
entrata)  «una  tantum»   calcolata   in   termini   di   percentuale
dell’importo garantito dal Fondo. La misura  della  commissione  «una
tantum» e’ stabilita pari all’1% dell’importo garantito.
2. Il beneficiario  deve  versare  la  commissione  sull’apposito
conto corrente dedicato gestito dal Soggetto  gestore  del  Fondo  di
garanzia.
3. Il Soggetto gestore del  Fondo  di  garanzia  contabilizza  la
commissione come incremento della consistenza del Fondo di garanzia.
4. L’incasso della commissione perfeziona la garanzia; viceversa,
il mancato pagamento nei  termini  previsti  determina  la  decadenza
della stessa e il disimpegno dei fondi accantonati.

Titolo 3
Lo svincolo annuale delle somme garantite

1. A conclusione di ogni anno  solare  il  Soggetto  gestore  del
Fondo  di  garanzia,  relativamente  ad  ogni   garanzia   accordata,
acquisira’ dal Soggetto gestore del Fondo  rotativo  informazioni  in
merito all’effettivo rientro delle rate sui  finanziamenti  agevolati
concessi ai sensi dell’art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell’art.
27 della legge n. 125/2014.
2. Per tutte le rate risultate quietanzate, il  Soggetto  gestore
del Fondo di garanzia predisporra’ la  richiesta  di  svincolo  della
quota parte del Fondo accantonata e la sottoporra’ all’ufficio X DGCS
del  MAECI  per  l’approvazione  del  Comitato  direzionale  per   la
cooperazione allo sviluppo.
3. A seguito dell’approvazione del Comitato  direzionale  per  la
cooperazione allo sviluppo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia
svincolera’ la quota parte del Fondo  accantonata  permettendo  cosi’
l’effettuazione di ulteriori impegni sulla parte liberata.

Titolo 4
La rendicontazione del Fondo di garanzia

1. Il Soggetto gestore del Fondo  di  garanzia  provvedera’  alla
presentazione di due rendicontazioni annuali (al 30 giugno  e  al  31
dicembre) alle Amministrazioni competenti ed al Soggetto gestore  del
Fondo  rotativo.  Dalle  rendicontazioni   dovranno   risultare   con
chiarezza i seguenti dati:
l’effettiva consistenza del Fondo di garanzia;
l’entita’ degli impegni effettuati nel periodo di riferimento;
l’entita’ degli impegni globalmente effettuati;
l’evidenza delle somme in entrata (commissioni di accesso);
l’evidenza delle somme in uscite (garanzia escussa);
la situazione delle richieste di  attivazione  della  garanzia  e
delle richieste di escussione;
i disimpegni effettuati relativi a: rate quietanzate e  richieste
di accesso non perfezionate.

(1) Sono definite PMI le imprese classificate  di  dimensione  micro,
piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1
al regolamento GBER.

La Redazione

Autore: La Redazione

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